Di particolare interesse, in quanto suscettibili di applicazione generalizzata pressoché a tutte le fattispecie di ravvedimento operoso, le considerazioni contenute nelle Circolari n. 38/2025 e n. 16/2026 dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Con tali documenti di prassi, richiamando la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 42/E del 2016, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha ribadito che il ravvedimento operoso non deve necessariamente perfezionarsi in un’unica soluzione, ma può anche avvenire anche mediante versamenti frazionati.
Il cosiddetto “ravvedimento frazionato” è infatti possibile sempre che:
- vi sia prima il pagamento integrale del tributo, giacché l’importo degli interessi di mora dovuti dipende dal momento in cui il tributo viene pagato integralmente;
- a seguire vi sia il pagamento degli interessi di mora dovuti, calcolati con riferimento al momento in cui il tributo viene pagato integralmente;
- la misura della sanzione venga stabilita tenendo conto del momento in cui la stessa viene pagata e non del momento in cui è stato completato il pagamento del tributo.
Differente è invece il “ravvedimento parziale” che si verifica quando il versamento è insufficiente rispetto a quanto dovuto. In questo caso il ravvedimento non decade, ma si considera perfezionato solo per una parte degli importi dovuti.
Sul punto l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha ricordato le indicazioni precedentemente fornite dall’Ade con la Circolare n. 27/E del 2015, con la quale era stato chiarito che, nell’ipotesi in cui il contribuente in sede di ravvedimento effettui un versamento complessivo di imposta, interessi e sanzione in misura inferiore al dovuto, il ravvedimento potrà ritenersi perfezionato solo con riferimento alla quota parte dell’imposta proporzionata al quantum complessivamente corrisposto.
In questo caso rimane comunque possibile, per il contribuente, laddove ne ricorrano le condizioni, procedere al successivo pagamento della differenza per definire positivamente la propria posizione.
Tra le indicazioni “a uso universale” contenute nelle citate due Circolari dell’Agenzia delle dogane e monopoli è infine utile ricordare le seguenti:
- differenze minime tra quanto pagato dal contribuente rispetto a quanto dovuto, con riferimento alla sanzione e/o agli interessi, non costituiscono motivi per valutare come non collaborativo o non improntato al principio della buona fede il comportamento del contribuente. Pertanto, in tali casi l’ufficio competente, qualora nella verifica degli importi rilevi minime differenze tra quanto pagato e quanto dovuto, richieda al contribuente l’integrazione della differenza senza far decadere automaticamente, ancorché parzialmente, il ravvedimento piuttosto che attivare le procedure di accertamento/irrogazione che comporterebbero costi amministrativi superiori alla differenza da riscuotere;
- il ravvedimento operoso è possibile sempre che non sia stato notificato al contribuente l’atto di irrogazione della sanzione;
- il ravvedimento si intende sempre perfezionato alla data di pagamento della sanzione e tale data è quella da prendere in considerazione per determinare la misura della sanzione stessa.
- nessun atto autorizzativo preventivo è previsto dall’articolo 13 del D.lgs. n. 472/1997, in quanto trattasi di adempimento spontaneo del contribuente che non necessita di alcuna valutazione preventiva dell’amministrazione finanziaria. Solo in alcuni casi, laddove espressamente previsto, potrebbe essere necessario effettuare una specifica comunicazione all’ufficio competente dell’avvenuto ravvedimento, ad esempio tramite PEC.
Ancorché non tutti i gestionali prodotti dalle società di software associate ad AssoSoftware gestiscano specificamente il ravvedimento operoso in materia doganale, le indicazioni che si possono trarre dalle citate Circolari dell’Agenzia delle dogane e dell’Ade possono essere utili nei casi più controversi di ravvedimento operoso in materia fiscale.
Quelli, ad esempio, in relazione ai quali la sanzione viene esposta in un modello F24 diverso da quello dell’imposta e degli interessi. E anche in quei casi in cui la sanzione viene versata in data successiva a quella di imposta e interessi. In tali situazioni, purché gli importi del ravvedimento siano calcolati con riferimento alla data in cui viene versata la sanzione, il ravvedimento rimane perfettamente valido, ancorché potrebbe poi doversi rendere necessario fornire spiegazioni direttamente agli uffici.

