30 luglio
Ravvedimento sprint
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 luglio 2025
Sono tenuti all'adempimento i soggetti obbligati ai versamenti unitari.
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 luglio 2025, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un quindicesimo del minimo (ravvedimento sprint).
Con decorrenza dall'1 gennaio 2025 la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 c.c.) è fissata al 2% in ragione d'anno (fino al 31 dicembre 2024 era pari allo 2,5% in ragione d'anno).
Il versamento va effettuato, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Il ravvedimento comporta il versamento di sanzioni ridotte al 0,1% (oltre agli interessi legali).
Con decorrenza dall'1 gennaio 2024 la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 c.c.) è fissata al 2,5% in ragione d'anno (fino al 31 dicembre 2023 era pari allo 5% in ragione d'anno).
Gli interessi, per i sostituti d'imposta, vanno cumulati all'imposta.
Codici tributo: 8901 - Sanzione pecuniaria Irpef; 1989 - Interessi sul ravvedimento - Irpef; 8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef; 1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale; 8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef; 1998 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'Irpef - Autotassazione; 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva; 8918 - Ires - Sanzione pecuniaria; 1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires; 8907 - Sanzione pecuniaria Irap; 1993 - Interessi sul ravvedimento - Irap; 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta.


