In base alla riformulazione degli articoli 175, comma 1-bis e 177, comma 2 del Testo unico introdotta dal quarto decreto correttivo della riforma fiscale (articolo 9 Dlgs 148/2026), se dal conferimento di partecipazioni “a realizzo controllato” emerge una minusvalenza in capo al conferente, il valore di realizzo è il minore tra il costo fiscalmente riconosciuto e il valore normale delle partecipazioni conferite determinato in base all’articolo 9, comma 4.

Il nuovo testo, molto più semplice e razionale...

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