1. In sintesi

Con provvedimento dell’agenzia delle Entrate prot. n. 131080 del 17 marzo 2025 è stato approvato il Modello di dichiarazioneRedditi 2025–Enc”, con relative istruzioni e specifiche tecniche, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2025 ai fini delle imposte sui redditi.

Gli Enc dovranno utilizzare tale Modello per la dichiarazione dei redditi 2024, sia nel caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, sia nel caso di dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare in corso alla data del 31 dicembre 2024. Si considera periodo d’imposta coincidente con l’anno solare quello di durata pari o inferiore a 365 giorni, a condizione che termini il 31 dicembre. È considerato periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, ad esempio, quello di durata superiore a 365 giorni anche se chiuso al 31 dicembre (in caso di periodo d’imposta di durata superiore a 365 giorni chiuso il 31 dicembre 2024 deve essere utilizzato il Modello Redditi 2025 Enc). Se il periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare si è concluso prima del 31 dicembre 2024 occorrerà utilizzare il Modello Redditi 2024 Enc relativo all’anno solare d’imposta 2023, approvato nel 2024.

2. I termini di presentazione

Gli enti non commerciali soggetti all’Ires sono tenuti alla presentazione della dichiarazione a partire dal 15 aprile dell’anno successivo (30 aprile per l’anno 2025 in riferimento al periodo d’imposta 2024), se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (articolo 2, comma 2, Dpr 322/1998).

Pertanto, un ente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dovrà presentare la dichiarazione in via telematica entro il 31 ottobre 2025.

Invece, l’ente che, ad esempio, abbia il periodo d’imposta 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025 dovrà presentare la propria dichiarazione (modulistica Redditi 2025 Enc) entro il 30 aprile 2026.

Restano fermi i termini previsti dagli articoli 5 e 5-bis Dpr 322/1998 nei casi di liquidazione, trasformazione, fusione o scissione totale dell’ente interessato.

Si ricorda che le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articoli 2 e 8 Dpr 322/1998).

Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

3. Composizione

Il provvedimento dell’agenzia delle Entrate prot. n. 131080 del 17 marzo 2025 ha approvato il Modello di dichiarazione “Redditi 2025–Enc”, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2025 ai fini delle imposte sui redditi.

Il Modello, sulla base del provvedimento di approvazione, è composto dai quadri seguenti:

  • frontespizio;
  • quadri per la determinazione dei redditi (RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH e RL);
  • quadri per la determinazione delle imposte (RM, RN, RQ, RT, PN, FC);
  • prospetti per l’indicazione di altre informazioni (RI, RU, RK, RO, RS, RW, RZ, AC, CE, TR, OP, DI e CP);
  • quadro riepilogativo dei versamenti e crediti RX.

Corredano la dichiarazione i Modelli Isa, da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale.

Gli Isa vengono approvati con apposito separato provvedimento che indica anche i criteri per rilasciare l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), Dlgs 241/1997.

Le specifiche tecniche indicano la modalità di trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate dei dati contenuti nel Modello di dichiarazione da parte degli enti che provvedono direttamente all’invio, nonché da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione.

Gli utenti transfrontalieri in possesso di un’identità digitale europea (login eIDAS) che devono inviare la dichiarazione dei redditi prodotti in Italia possono utilizzare il servizio dell’agenzia delle Entrate disponibile nell’ambito dello Sportello unico digitale (Sdg).

Per accedere al servizio è necessario essere in possesso di un codice fiscale italiano.

4. I soggetti obbligati ed esclusi dalla dichiarazione

Il Modello Redditi 2025 Enc deve essere utilizzato dai seguenti soggetti passivi Ires:

  • enti residenti nel territorio dello stato, considerando tali gli enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale - Onlus - ad eccezione delle società cooperative, comprese le cooperative sociali;
  • enti non residenti nel territorio dello stato, cioè le società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato;
  • altri soggetti, quali i curatori di eredità giacenti, se il chiamato all’eredità è soggetto all’Ires e se la giacenza dell’eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.

Non presentano, invece, il Modello Redditi 2025 Enc i soggetti indicati nel seguito:

  • alcuni enti pubblici, quali gli organi e le amministrazioni dello Stato (compresi quelli a ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica), i Comuni, i consorzi fra enti locali, le associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, le Comunità montane, le Province e le Regioni, stante l’assenza di soggettività passiva Ires (articolo 74, comma 1, Tuir);
  • gli altri Enti che non esercitano attività commerciali e non hanno prodotto altri redditi da dichiarare.

5. Società e Enc non residenti

Le società e gli enti non commerciali non residenti devono utilizzare il Modello Redditi Enc se, nell’anno di riferimento della dichiarazione, hanno prodotto redditi in Italia (articolo 23 Dpr 917/1986) della seguente categoria:

  • redditi d’impresa derivanti da attività esercitate mediante stabili organizzazioni;
  • redditi fondiari (reddito dei fabbricati e dei terreni);
  • redditi di capitale;
  • redditi diversi;
  • redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate in Italia;
  • redditi di partecipazione in società di persone e in società di capitali trasparenti.

6. Il reddito complessivo degli Enc

Il reddito complessivo degli Enc, che trova esposizione nel quadro RN, è dato dalla sommatoria dei redditi fondiari (da dichiarare nel quadro RA e/o RB), di capitale e altri (da dichiarare nel quadro RL), di impresa (da dichiarare nel quadro RF o RG o RC o RD), ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, con esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

I redditi (o le perdite) da partecipazione in società di persone, di cui l’ente sia eventualmente socio, devono essere dichiarati nel quadro RH.

Per i redditi di fonte estera percepiti direttamente e soggetti ad imposta sostitutiva deve essere compilato il quadro RM.

Per le plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva, ai sensi del Dlgs 461/1997, deve essere compilato il quadro RT.

7. Le novità 2025

Le novità contenute nel Modello Redditi Enc 2025 sono svariate; di seguito ne vengono illustrate le principali:

  • nuovo quadro CP per “concordato preventivo biennale”. L’introduzione del nuovo quadro CP ha comportato l’aggiornamento dei quadri RF, RG, RE, RS e RH per accogliere le novità della disciplina del concordato preventivo biennale (Dlgs 13/2024), seppure per gli Enc la fattispecie appaia abbastanza limitata in termini di applicabilità concreta;
  • maggiorazione costo del personale nuove assunzioni. L’introduzione della disciplina della maggior deduzione del costo del personale di nuova assunzione impiegato nello svolgimento dell’eventuale attività commerciale dell’Enc (articolo 4 Dlgs 216/2023) ha comportato l’aggiornamento delle ipotesi di variazione in diminuzione del quadro RF e i componenti negativi dei quadri RC, RE e RG;
  • aggiornamento quadro RW. Nel quadro RW è stata prevista una nuova casella da barrare in caso di applicazione dell’aliquota dell’Ivafe per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato tenuto conto dell’aliquota fissata nella misura dello 0,40% a decorrere dal 2024 ed è stata, inoltre, prevista la nuova aliquota dell’Ivie che, a decorrere dal 2024, è pari allo 1,06% (articolo 19, comma 20-bis e comma 15, Dl 201/2011);
  • rivalutazione terreni e partecipazioni a regime. I quadri RT (sezione X) ed RM (sezione III) sono aggiornati in conseguenza dell’introduzione a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2025, della possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui all’articolo 1, comma 30, legge 207/2024 (modifiche agli articoli 5 e 7 legge 448/2001);
  • modifiche al quadro RD. In relazione ai redditi derivanti dalla produzione di vegetali, nel quadro RD, sezioni II e II-A, è stata introdotta la modifica dell’articolo 56-bis Tuir riguardante la tassazione forfettaria dei redditi derivanti dalle attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti
    di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-bis, e i redditi derivanti dalla produzione e cessioni di beni di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-ter, sezione III, oltre il limite ivi indicato (articolo 1, comma 1, lettere e e f, Dlgs 192/2024);
  • cessione beni immobili sottoposti al Superbonus. Già nel Modello Redditi 2024, quadro RL, sezione II (RL6A), era stata prevista, con decorrenza 1° gennaio 2024, un’ulteriore fattispecie riconducibile fra i redditi diversi da assoggettare a tassazione costituita dalle plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b-bis), Tuir. Si tratta delle plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di beni immobili sui quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 Dl 34/2020 (Superbonus), che si siano conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione (articolo 1, commi da 64 a 66, legge 213/2023). Alle plusvalenze realizzate può essere applicata l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito di cui all’articolo 1, comma 496, legge 266/2005, secondo le modalità ivi previste. In tale caso, non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se su tali plusvalenze è stata applicata e versata, a cura del notaio all’atto della cessione, l’imposta sostitutiva prevista dalla citata legge 266/2005;
  • criptoattività e affrancamento. Nel quadro RT, sezione XI, è stato previsto che, ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, per ciascuna criptoattività posseduta alla data del 1° gennaio 2025, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’articolo 9 Tuir; ciò a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18% da versare entro il 30 novembre 2025 (articolo 1, commi da 26 a 29, legge 207/2024);
  • modifiche al Sismabonus ed Ecobonus. Nel quadro RS è stata prevista la detrazione del 36% per le spese sostenute per interventi “Sismabonus” ed “Ecobonus”, effettuati nel periodo d’imposta 2025 (articolo 1, comma 55, legge 207/2024). Si rammenta che, già nel Modello Redditi 2024 Enc precedente, in tema di Superbonus, il quadro RS era stato aggiornato con riferimento ai prospetti relativi alle spese di cui all’articolo 119 Dl 34/2020, tenuto conto della nuova percentuale di detrazione del 70% per l’anno 2024; per dare evidenza dell’opzione per ripartire la detrazione, per le spese sostenute nel 2022, in 10 quote annuali a partire dal 2023 (comma 8-quinquies);
  • strutture ricettive e Cin. Nel quadro RS è stato introdotto un nuovo prospetto per indicare il Codice identificativo nazionale (Cin) assegnato alle strutture ricettive laddove l’Enc si trovi a possedere tali strutture (articolo 1, comma 78, legge 207/2024);
  • tonnage tax. Sempre nel quadro RS è stato previsto un nuovo prospetto per indicare i redditi di partecipazione in una (o più) società fiscalmente trasparente che ha optato per la determinazione del reddito in maniera forfettaria ai sensi degli articoli 155 e seguenti del Tuir;
  • affrancamento saldi attivi di rivalutazione riserve. Nel quadro RQ è stata prevista la nuova sezione VII per gli enti contribuenti che optano per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta, eventualmente esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 (articolo 14 Dlgs 192/2024);
  • reddito minimo soggetti di comodo. Il quadro RS è stato aggiornato nel prospetto relativo alla verifica di operatività del regime delle società di comodo e determinazione del reddito imponibile; ciò per accogliere le modifiche previste dall’articolo 20 Dlgs 192/2024; è riservato agli Enc non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato per la verifica delle condizioni di operatività.
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