1. In sintesi
Con riferimento ai redditi di lavoro autonomo, il quadro RR propone l’innovazione che assorbe la prima dichiarazione per gli “impatriati” a seguito del refitting previsto dal Dlgs 209/2023 ma, soprattutto, l’introduzione dei nuovi campi 19-22 della sezione II per l’adesione al Concordato preventivo biennale (Cpb) 2024-2025 a cui è associata l’opportunità previdenziale di proseguire la contribuzione sul reddito effettivo anziché concordato.
Sul processo dichiarativo – e, in particolare, sulla gestione degli acconti – irrompe la recente revisione della normativa (cfr. Dlgs 81/2025) che esclude dal regime i lavoratori autonomi forfettari, a partire dal 2025 e impone l’adesione coordinata al Cpb per i soggetti che combinano reddito professionale personale e reddito di partecipazione derivante dalla produzione associata di reddito professionale.
Il quadro RR della dichiarazione dei redditi 2025 (Redditi PF) rappresenta lo strumento per dichiarare gli elementi reddituali rilevanti ai fini del calcolo dei contributi previdenziali obbligatori dovuti all’Inps.
Per effetto della proroga operata dall’articolo 13 del Dl 84/2025 è il 21 luglio 2025 il primo termine per il versamento del saldo per i soggetti Isa, soci di società soggette a Isa, forfettari (già 30 giugno 2025).
2. L’ambito soggettivo e oggettivo
Dal punto di vista soggettivo, esso va compilato:
- dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti;
- dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 335/1995 a cui è dedicato questo articolo.
Con la circolare Inps 72/2024 sono stati forniti chiarimenti in relazione alla compilazione del quadro RR del modello Redditi PF 2024 chiarendo che la base imponibile è normalmente rappresentata dalla totalità dei redditi di lavoro autonomo professionale dichiarati ai fini Irpef nei quadri seguenti:
- quadro RE, rigo RE 23 (reddito o perdita delle attività professionali e artistiche) o RE25, se presenti perdite al rigo RE24;
- quadro RH, rigo RH15, se il reddito deriva dalla partecipazione in associazione fra artisti e professionisti (codici 2 e 7 nella colonna 2 dei righi RH1-RH4), o RH17, se occorre indicare la differenza in caso di perdite indicate nel rigo RH16, oppure RH18, colonna 1, se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo; sono interessati i seguenti soggetti e codici: 2 – associazioni fra professionisti; 3 – società semplici che producono reddito di lavoro autonomo soggetto a contribuzione Inps o 6 – società semplice partecipata, esercente attività di lavoro autonomo, che ha attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l’acquisto della quota di patrimonio;
- quadro LM (regime di vantaggio), rigo LM6 (reddito lordo o perdite) meno LM9 colonna 3 (perdite pregresse);
- quadro LM (regime forfetario), somma degli importi indicati nel rigo LM34 colonna 2 (reddito lordo, Gestione separata autonomi) meno gli importi indicati nel rigo LM37 col. 2 (perdite pregresse) di ciascun modulo della sezione.
Ulteriori indicazioni generali. Nel caso in cui una professionista abbia percepito nell’anno l’indennità di maternità, questa concorre alla formazione della base imponibile contributiva nel quadro RR.
3. Gli impatti previdenziali del Concordato preventivo biennale
Il Cpb prevede che il reddito sia determinato secondo uno schema “concordato” in luogo del reddito effettivo.
La determinazione del reddito concordato è effettuata nel nuovo quadro CP del modello Redditi 2025 PF mentre per i “forfettari” sono compilati i righi LM32 e LM33.
Il reddito di lavoro autonomo “rideterminato per concordato” costituisce la base di calcolo della contribuzione previdenziale obbligatoria dovuta dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell’Inps.
I contribuenti possono versare i contributi sul reddito effettivo, se maggiore di quello concordato.
L’opzione, prevista nel DLgs 13/2024 (articolo 19, comma primo, secondo periodo, per i soggetti Isa e articolo 30, comma primo, per i forfettari), risponde alla necessità di tutelare le forme di accumulo previdenziale anche in presenza di sistemi impositivi di favore.
Come anticipato in premessa, nel quadro RR del modello Redditi PF 2025, il rigo RR5 della sezione II è stato aggiornato per accogliere le nuove caselle 20, 21 e 22, che identificano il legame tra il reddito dichiarato e l’adesione al Cpb. Più precisamente:
- la colonna 19 va barrata nel caso in cui il contribuente abbia aderito al Cpb ma si avvalga della facoltà di versare i contributi sul reddito effettivo, in quanto più elevato. La sezione è correlata al quadro CP (Sezioni I rigo CP2 campo 3 e sezione III rigo CP9 campo 3);
- la colonna 20 deve essere compilata dai contribuenti che hanno aderito al Concordato biennale e deve riportare:
- il reddito concordato,
- l’eventuale quota di reddito assoggettata a imposta sostitutiva.
Nota bene. L’importo inserito nel campo 21 costituisce la base imponibile previdenziale.

- la colonna 22 deve essere compilata dai contribuenti in caso di adesione al CPB parzialmente (solo su alcuni redditi) mentre ulteriori redditi saranno soggetti alle ordinarie regole di determinazione del reddito. Il campo 22 è alternativo rispetto alla colonna 21 e l’importo inserito in tale campo costituisce base imponibile previdenziale;
Il nuovo quadro CP
In precedenza, si è accennato al quadro CP. Si tratta di un nuovo quadro inserito nel modello Redditi ed è riservato a coloro che, lo scorso anno, hanno accettato la proposta di adesione al Cpb per il biennio 2024-2025. Nel quadro, in particolare, vanno indicati il reddito concordato, le rettifiche che incidono su quest’ultimo, ma anche il reddito effettivo, determinato nei quadri ordinari (RE e LM, per la presente analisi limitata ai professionisti).
I contribuenti forfettari - che hanno potuto accettare la proposta in via sperimentale per la sola annualità 2024 - devono indicare i dati del concordato nei righi LM32 e LM33, assoggettando il reddito incrementale a imposta sostitutiva del 10% (o del 3% se permangono i requisiti di “nuova attività”).

Compilazione del quadro RR relativi ai percipienti redditi di lavoro autonomo
Di seguito vengono fornite le principali indicazioni per la compilazione della sezione II del quadro RR.
I dati esposti nelle sezioni II sono divisi in tre gruppi: dati relativi alla singola posizione contributiva; dati relativi al Cpb; determinazione dei contributi.
Lavoratori autonomi che non compilano il quadro RR
1) i professionisti iscritti e obbligati alla contribuzione obbligatoria previdenziale (cd contributo soggettivo) alle Casse autonome professionali (cfr. D.lgs. n. 509/94 e n. 103/96)
2) i professionisti che, pur producendo redditi da lavoro autonomo, sia assoggettato, per l'attività professionale, ad altre forme assicurative.
Casi ibridi – Sono obbligati al versamento alla Gestione separata
1) coloro, che pur iscritti ad Albi, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza ovvero hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento e/o iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti;
2) i magistrati onorari – giudici onorari di pace e viceprocuratori onorari – così come previsto dall'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 13 luglio 2017, n. 116;
3) i professionisti del settore sportive dilettantistico titolari di partita IVA che determinano il reddito ex art. 54, TUIR, obbligati alla contribuzione previdenziale presso la Gestione separata ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2021.
Nella sezione III, riservata ai lavoratori sportivi del settore dilettantistico, non si trova il riferimento al Cpb e l’esposizione dei dati risentono della progressività contributiva prevista in ragione della presenza di una franchigia reddituale e della presenza di un’aliquota dimezzata sino al 31 dicembre 2027.
Gli sportivi sono obbligati alla contribuzione pensionistica calcolata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui.
L’ultima sezione (la Sezione IV - Contributi in gestione separata) riassume i dati della contribuzione precedentemente esposta.

Esempio n. 1 (professionista NON aderente al Cpb)
Reddito lavoro autonomo: € 60.080 (casella 2)
Aliquota Gestione Separata: 26,07% (casella 14)
Contributo totale: € 60.080 x 26,07% = € 15.663 (casella 15)
Acconto versato: € 9.811 (casella 16) → Saldo: € 5.852

Esempio n. 2 (professionista aderente al Cpb che contribuisce sul reddito concordato)
Reddito effettivo di lavoro autonomo: € 60.080
Reddito concordato di lavoro autonomo: € 48.520 (casella 2)
Aliquota Gestione Separata: 26,07% (casella 14)
Contributo totale: € 48.520 x 26,07% = € 12.649 (casella 15)
Acconto versato: € 9.811 (casella 16) → Saldo: € 2.838

Esempio n. 3 (professionista aderente al Cpb che contribuisce sul reddito effettivo)
Reddito lavoro autonomo: € 60.080 (casella 2)
Aliquota Gestione Separata: 26,07% (casella 14)
Contributo totale: € 60.080 x 26,07% = €15.663 (casella 15)
Acconto versato: €9.811 (casella 16) → Saldo: €5.852

Nota: gli esempi n. 2 e 3 sono validi anche per i contribuenti in regime forfettario che determinano il reddito nel quadro LM ai righi LM32 e LM33.
Esempio n. 4 (lavoratore sportivo)
Reddito lavoro autonomo sportivo: € 42.000 (casella 2)
Aliquota Gestione Separata: 25%+1,07% (casella 14)
Contributo totale: € (18500*50% x 25%) + (18500 x 1,07%) = € 4.823 (casella 15)
Acconto versato: € 4.500 (casella 16) → Saldo: € 5.852



