1. In sintesi

Gli Stati membri dell’Ue hanno raggiunto il c.d. orientamento generale in merito alla direttiva relativa alle norme in materia di Iva per le vendite di beni importati e Iva all’importazione. È quanto si apprende dal testo di compromesso che modifica la direttiva 2006/112/Ce proposto dal Consiglio dell’Unione europea (nella formazione Ecofin) in data 8 maggio 2025 e diffuso con comunicato stampa del 14 maggio 2025.

Il testo della direttiva dovrà poi essere formalmente adottato, con una procedura legislativa speciale, e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Ue per entrare in vigore. A quel punto, entro il 30 giugno 2028, gli Stati membri dovranno adeguare la propria legislazione interna.

Le nuove misure si applicheranno a partire dal 1° luglio 2028. L’obiettivo è quello di favorire l’utilizzo dello Ioss. Tale incentivazione avviene in pratica creando una scelta spintanea, in quanto parte dalla considerazione che gli operatori che non sono registrati al regime Ioss, ma che effettuano cessioni nell’ambito di applicazione dello Ioss dovrebbero essere debitori dell’Iva all’importazione e dell’Iva sulle vendite a distanza di beni importati negli Stati membri di destinazione finale dei beni, il che richiederebbe la registrazione in ciascuno di tali Stati membri. Diventa quindi molto più appetibile l’utilizzo del regime Ioss.

2. Cosa c’è alla base delle modifiche

Brevemente, giova ricordare che il regime Ioss (Import One Stop Shop) permette una scelta che semplifica la dichiarazione e il pagamento dell’Iva all’importazione per beni provenienti da paesi terzi nella Ue di valore non superiore a 150 euro. La funzionalità del sistema è garantita dal fatto che viene introdotta una modalità di assolvimento dell’Iva centralizzata: il debitore si registra in un solo Stato membro anche se effettua vendite in tutto il territorio dell’Ue.

Il testo adottato come orientamento generale di direttiva di modifica della direttiva 2006/112/Ce, nel considerando n. 1, evidenzia innanzitutto che l’uso del regime Ioss «facilita e garantisce una maggiore conformità in materia di Iva in relazione alle importazioni e garantisce in tal modo che non vi siano distorsioni della concorrenza a scapito delle forniture Ue attraverso una riscossione meno efficace delle imposte sulle importazioni di spedizioni di modesto valore da paesi terzi a consumatori nell’Ue».

Stante l’aumento esponenziale delle importazioni, il medesimo considerando ritiene necessario incentivare ulteriormente l’utilizzo del regime Ioss.

Pertanto, l’incentivazione avviene con la creazione di due alternative, di cui una meno favorevole e agevole per gli operatori: infatti, diventano debitori dell’Iva all’importazione e dell’Iva sulle vendite a distanza di beni importati negli Stati membri di destinazione finale dei beni, con conseguente obbligo di registrazione in ciascuno di tali Stati, gli operatori che non utilizzano il regime Ioss, ma che effettuano cessioni che avrebbero i requisiti per la registrazione.

Gli operatori extraUE assolvono l’obbligo di registrazione mediante la nomina di un rappresentante fiscale, qualora siano stabiliti in un paese con cui non è in vigore un accordo di assistenza reciproca (paesi di cui all’elenco nella decisione di esecuzione Ue 2021/942 della Commissione, appunto relativa alla compilazione dell’elenco di paesi con cui l’Ue ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/Ue e al regolamento Ue 904/2010).

I soggetti indicati quindi si trovano di fronte alla scelta di aderire allo Ioss o di registrarsi ai fini Iva in ogni Stato membro di destinazione dei beni.

Si comprende quindi che l’adesione al regime Ioss è resa in tal modo verosimilmente più accattivante e conveniente.

Il considerando n. 2 del testo reputa tale misura un’alternativa adeguata e proporzionata alla mancata adesione allo Ioss. La ragione è in particolar modo evidenziata nel considerando n. 3, che raccorda l’obbligo della designazione del rappresentante fiscale a debitore dell’Iva con l’obbligo di designare un intermediario per l’uso dell’Ioss per gli operatori non stabiliti in Ue.

Sempre il considerando n. 3 specifica, infatti, che lo Stato membro di importazione e quello delle vendite a distanza dei beni importati coincidono quando l’Ioss non è utilizzato; quindi, nel concreto la designazione di due diversi rappresentanti fiscali in uno Stato specifico non si rivelerebbe necessaria.

Il considerando n. 4 ricorda che nello stabilire le condizioni per la designazione di un intermediario quando viene utilizzato l’Ioss, gli Stati membri possono richiedere garanzie adeguate e proporzionate ai rischi associati ai soggetti e alle operazioni nei cui confronti agisce l’intermediario.

3. Le modifiche apportate alla Direttiva 2006/112/Ce

In virtù della ratio e delle finalità delineate nel paragrafo precedente, il testo adottato propone innanzitutto una modifica dell’articolo 201 della Direttiva 2006/112/Ce. La norma attualmente è così formulata: «All’importazione l’Iva è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debitrici dallo Stato membro d’importazione».

La modifica consiste nella principale novità del testo e concretizza appunto la finalità di incentivare il regime Ioss. Con la novità in commento si propone l’inserimento di tre ulteriori commi nell’articolo 201. Dunque, il secondo comma prevede una deroga al primo, per cui il fornitore o il fornitore presunto a norma dell’articolo 14-bis della medesima direttiva 2006/112/Ce (i.e. marketplace o interfaccia elettronica che consente di porre in essere una vendita di beni o di servizi tramite l’interfaccia medesima) che effettuano vendite a distanza di beni importati da territori o paesi terzi e che sarebbero ammissibili al regime Ioss (Titolo XII, capo 6, sezione 4 della direttiva 2006/112/Ce) sono i debitori dell’Iva all’importazione.

Come anticipato, l’incentivazione avviene appunto con la creazione di una scelta tra due alternative, in cui una si palesa come meno allettante o vantaggiosa. Il fornitore è considerato debitore dell’Iva all’importazione: pertanto, o aderisce allo Ioss oppure sorge l’obbligo di registrazione in ogni Stato membro di destinazione dei beni.

Nel caso di fornitore extraUE, tale obbligo è assunto con la nomina di un rappresentante fiscale, in assenza di accordo di assistenza reciproca (di portata analoga alla direttiva 2010/24/Ue e al regolamento Ue n. 904/2010) tra l’Ue o lo Stato di destinazione e il paese terzo. L’ultimo comma inserito stabilisce che il terzo comma non trova applicazione per le importazioni esentate a norma dell’articolo 143, par. 1, lett. c-bis), della direttiva 2006/112/Ce, ovvero le importazioni realizzate nell’ambito del regime speciale.

La direttiva prevede anche l’inserimento dell’articolo 201-bis nella direttiva 2006/112/Ce: tale norma, fatto salvo quanto previsto dai nuovi commi 2 e 3 dell’articolo 201, consente agli Stati, alle condizioni e secondo le modalità da essi stabilite, di autorizzare l’acquirente ad assolvere l’Iva all’importazione dovuta dai debitori dell’Iva, se tali soggetti non adempiono ai loro obblighi fiscali.

Come indicato dal considerando n. 6, ciò è in linea con la necessità di evitare che l’acquirente subisca le conseguenze negative della non conformità dei debitori dell’Iva all’importazione. Il medesimo considerando n. 6 del testo avverte però che gli Stati dovrebbero poter stabilire condizioni e procedure adeguate per il pagamento dell’Iva da parte dell’acquirente, al fine di evitare che ciò ponga nel nulla la misura volta ad incentivare l’utilizzo dell’Ioss. Pertanto, l’acquirente dovrebbe poi, in base alle pertinenti norme interne civilistiche, recuperare l’Iva all’importazione dal proprio fornitore o fornitore presunto. Ciò significa che il debitore dell’Iva resta comunque il fornitore o il fornitore presunto.

È infine prevista la soppressione nel Titolo XII della direttiva 2006/112/Ce del capitolo 7: si tratta, in sintesi, del “Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’Iva all’importazione”.

Il Capo infatti contiene alcune disposizioni (articolo 369-sexvicies e 369-septvicies ter) che prevedono che il debitore dell’Iva all’importazione sulle vendite a distanza sia l’acquirente. Come si evince dal considerando n. 7 del testo della direttiva, tale soppressione può essere inquadrata sempre nella ratio di favorire l’adozione al regime speciale Ioss da parte del fornitore ed appare altresì legata ad esigenze di coordinamento sistematico della disciplina. Infatti, anche nei casi in cui è consentito agli Stati di prevedere che sia l’acquirente a pagare l’Iva all’importazione, il fornitore e il fornitore presunto continuano a essere debitori, in quanto l’acquirente può recuperare sul piano civilistico quanto pagato.

4. I rappresentanti doganali indiretti

Nella proposta di modifica si legge che possono svolgere un (articolo 369-sexvicies anche nel garantire la riscossione dell’Iva all’importazione anche i rappresentanti doganali indiretti.

Infatti, anche se il suo compito attiene principalmente alle norme doganali, il rappresentante doganale indiretto potrebbe essere ritenuto debitore dell’Iva quando agisce in qualità di rappresentante fiscale del debitore dell’Iva all’importazione.

Attualmente ciò è possibile quando il rappresentante doganale indiretto è designato come debitore dell’Iva all’importazione.

Tuttavia, il rappresentante doganale indiretto può, ma non deve, agire in qualità di rappresentante fiscale del debitore Iva all’importazione. Da ciò deriva la necessità di consentire agli Stati membri di rendere responsabili in solido per l’assolvimento dell’Iva all’importazione i rappresentanti doganali indiretti che non agiscono in qualità di rappresentanti fiscali. In linea generale, il considerando n. 5 conclude evidenziando l’opportunità di autorizzare gli Stati membri a far sì che altre persone siano responsabili in solido per l’assolvimento dell’Iva all’importazione (es. le persone tenute al pagamento dell’obbligazione doganale in caso di irregolarità doganali).

A tal fine sono previste delle modifiche nell’articolo 204, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/Ce. In sostanza, viene modificato il secondo comma e viene introdotto un nuovo comma dopo il terzo. In base al secondo comma, se l’operazione imponibile è effettuata da un soggetto non stabilito in Ue e non esiste alcun accordo di assistenza reciproca, gli Stati possono adottare misure volte a stabilire che il debitore di imposta sia un rappresentante fiscale designato dal soggetto passivo non stabilito. Il comma inserito dopo il terzo comma prevede che gli Stati membri sono dunque autorizzati a adottare disposizioni che stabiliscano che il debitore dell’imposta sia un rappresentante fiscale designato dal soggetto passivo non stabilito.

Sarebbero dunque i rappresentanti doganali indiretti, finora mai considerati dal legislatore Ue come responsabili in solido per il pagamento dell’Iva, che possono essere individuati da ciascuno Stato come debitori dell’Iva all’importazione. Si ritiene interessante evidenziare che l’Italia, dallo scorso 4 ottobre 2024, con l’entrata in vigore delle Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione di fatto è già allineata a tale impostazione. Sempre in base al considerando n. 5, viene anche modificato l’articolo 205, con l’inserimento di un ulteriore comma dopo il primo.

Agli Stati membri, nella fattispecie di cui all’articolo 201, co. 2 e 3, fulcro centrale delle modifiche in esame, viene concesso di stabilire che una persona diversa dall’acquirente e dal debitore di imposta sia responsabile in solido per l’assolvimento dell’Iva all’importazione.

5. Le tempistiche e le modalità di adozione e recepimento

Come indicato brevemente in apertura, il testo della direttiva prevede che questa verrà adottata dal Consiglio dell’Ue deliberando secondo una procedura legislativa speciale. Ciò significa che, a differenza della procedura di codecisione, il Consiglio dell’Unione europea è l’unico legislatore, mentre il Parlamento Ue è coinvolto con una funzione consultiva.

L’art. 2 del testo diffuso come orientamento generale dispone che gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 30 giugno 2028 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per recepire le modifiche sopra descritte.

Gli Stati stessi applicheranno quindi le disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2028, comunicando alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno nel settore disciplinato dalla direttiva in commento.

Come stabilito dall’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Ue.

Infine, pare opportuno ricordare un’ulteriore modifica. Viene introdotto l’articolo 205-bis nella direttiva 2006/112/Ce con cui si attribuisce alla Commissione il compito di presentare una relazione di valutazione sul funzionamento delle nuove disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 201, all’articolo 201-bis e all’articolo 204, par. 1, co. 4, e all’articolo 205, par. 2, compreso il loro impatto sul mercato interno.

La data al momento fissata nel testo di compromesso per la presentazione della relazione è quella del 31 marzo 2032. Nella suddetta relazione la norma richiede in particolare di valutare la necessità di mantenere l’articolo 201-bis e il secondo paragrafo dell’articolo 205 (si tratta delle disposizioni relative alla possibilità per gli Stati di rendere responsabile dell’imposta anche l’acquirente o un’ulteriore diversa persona). Quindi invita, se necessario, la Commissione a presentare un’adeguata proposta legislativa.

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