1. In sintesi
La diversa modulazione del regime premiale riferito al tema del visto di conformità con introduzione di due soglie ad effetti distinti è la novità di rilievo per l’anno d’imposta 2023. Infatti mentre per l’anno 2022 era previsto un beneficio premiale per il voto almeno pari ad 8, per il 2023 viene introdotta una premialità per c.d. rafforzata per i contribuenti che raggiungono il voto 9, con un innalzamento degli importi di esonero dal visto.
come noto, gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), introdotti dall’articolo 9-bis, Dl 50/2017, sono applicati ad imprese e professionisti ormai da qualche anno e precIsamente dal periodo d’imposta 2018, e sono finalizzati a far emergere spontaneamente la base imponibile, ma anche a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e rafforzare la collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
Gli indici Isa sono stati elaborati facendo riferimento ad analisi economico-statistiche di dati e informazioni relativi a più periodi di imposta e hanno la finalità di verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale, esprimendo il grado di affidabilità fiscale per ciascun contribuente su una scala da 1 a 10, essendo 10 il grado di maggiore affidabilità.
In considerazione della finalità di emersione spontanea di base imponibile ed anche di rafforzamento della collaborazione fra contribuenti ed Agenzia delle Entrate, il comma 11 del citato articolo 9-bis riconosce dei benefici premi ai contribuenti che, tenuti ad applicare gli Isa, rispettino determinati livelli di affidabilità. Lo stesso comma 11 poi rimanda l’individuazione dei livelli di affidabilità fiscale ad apposito provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate e ciò anche con riferimento alle annualità pregresse (per quest’anno 2022), ai quali si collega la graduazione dei benefici premiali.
2. Il premio rafforzato per i soggetti da 9
Ora per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, con il provvedimento 205127/2024 del 22 aprile scorso del direttore dell’agenzia delle Entrate, sono stati individuati i livelli di affidabilità fiscale, cui sono riconosciuti i benefici premiali. Gli effetti premiali, come per i precedenti periodi, maturano anche per il 2023 per i soggetti che presentano un livello di affidabilità da 8 in su, in modo crescente in termini di benefici a crescere del voto, raggiungendo il massimo per i soggetti con un livello di affidabilità almeno pari a 9. Come per il 2022 anche per l’anno 2023 in molti casi, il livello di voto superiore a 8 puo’ essere raggiunto anche considerando, in alternativa al solo anno 2023, la media semplice dei voti ottenuti per gli anni 2022 e 2023.
Ma la novità rilevante per il 2023 è rappresentata dall’esonero da visto di conformità per i soggetti con voto almeno pari a 9 per la compensazione di crediti Iva 2024 di importo non superiore ad euro 70.000,00 e dei crediti da imposte dirette ed Irap per il periodo 2023 per l’importo di Euro 50.000,00. Il voto 9 puo’ essere raggiunto anche come media semplice dei livelli di affidabilità Isa per i periodi d’imposta 2022 e 2023.
Prima di entrare nel merito del regime di premialità, è importante sottolineare che il regime premiale stabilito dall’articolo 9-bis, comma 11, del Dl 50/2017 è applicabile soltanto se, per l’attività esercitata (o per quella esercitata in misura prevalente, in caso di esercizio di più attività d’impresa o più attività di lavoro autonomo), è previsto uno specifico Isa e se lo stesso è applicato dal contribuente. Conseguentemente, come, peraltro, precIsato dalla stessa agenzia delle Entrate con le circolari 17/E/2019, 16/E/2020 e 6/E/2021, risultano esclusi dal regime premiale Isa i contribuenti che, per la presenza di una causa di esclusione, nel periodo d’imposta interessato non presentano il modello Isa oppure presentano il modello solo per fini statistici, o ai fini dell’acquisizione dei dati necessari all’elaborazione futura degli Isa.
Va poi ricordato che nel caso di contemporaneo esercizio di attività professionale e di impresa per accedere al regime premiale è necessaria l’applicazione del meccanismo Isa per entrambi gli ambiti e il raggiungimento dei punteggi richiesti (8 o 9) per ognuno degli Isa applicati.
3. L’adeguamento agli Isa e il meccanismo premiale..
Come negli anni precedenti il raggiungimento del voto per ottenere la premialità puo’ anche avvenire a seguito del c.d. adeguamento da parte del contribuente. Infatti in base al comma 9 dello stesso articolo 9-bis del Dl 50/2017, per i periodi d’imposta per i quali si applicano gli Isa, i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi non annotati nelle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale.
Gli ulteriori componenti positivi dichiarati rilevano ai fini Irap ed Iva, con quindi calcolo e versamento delle stesse imposte. AI fini Iva il calcolo dell’imposta dovuta sui ricavi da adeguamento va effettuato in base all’aliquota media risultante dal rapporto fra l’Iva relativa alle operazioni imponibili diminuita delle operazioni di cessioni di cespiti e il volume d’affari dichiarato. In questa operazione si tiene conto della presenza di operazioni non soggette ad Iva o soggette a regimi speciali.
Quindi ad esempio un’impresa che raggiunge in modo naturale il voto sette puo’ adeguarsi dichiarando maggiori ricavi fino raggiungere il voto 8 o 9 e così raggiungendo l’effetto premiale. L’adeguamento presenta come questo quello corrispondente alle imposte sui redditi, all’Irap ed all’Iva (con aliquota media) calcolata sui maggiori ricavi dichiarati.
4. .. per il 2023
Il regime premiale da voto Isa si riferisce a diversi vantaggi, il cui ottenimento è diversamente declinato in base al voto: per alcuni aspetti è sufficiente il voto 8 mentre per altri è necessario raggiungere il 9. Il voto 9 realizzato sul 2023 come tale, anche se da adeguamento garantisce tutti i vantaggi possibili da meccanismo premiale.
Come già anticipato, i benefici premiali da Isa per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 sono stati definiti con il provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 22 aprile 2024 (protocollo 205127/2024).
Questo Provvedimento ha a sua volta recepito le modifiche normative introdotte dall’articolo 14, Dlgs 1/2024 (decreto Adempimenti) in tema di visto di conformità (uno degli aspetti su cui agisce il regime premiale) prevedendo una graduazione del beneficio in funzione del voto attribuito dal software. Invece per gli altri benefici conseguenti al regime premiale non sono state introdotte rilevanti modifiche con conferma di quanto previsto per gli anni precedenti. Vediamo quindi in dettaglio i vari ambiti di operatività del meccanismo premiale.
5. L’esonero dal visto di conformità
Per i contribuenti che presentano un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 9 (anche come media semplice fra voto 2022 e 2023), è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale, per il rimborso dei crediti d’importo non superiore:
• ad euro 70mila annui, per quanto riguarda l’Iva, maturata nell’annualità 2024, da cumulare con il rimborso del credito Iva infrannuale, relativo ai primi tre trimestri dell’anno 2025. Quindi il contribuente che fruisce dell’esonero per compensazione credito Iva annuale 2024 pari ad euro 70.000,00 non puo’ utilizzarlo per le compensazioni 2025;
• ad euro 50mila annui, per quanto riguarda le imposte dirette e l’Irap, maturati nel periodo d’imposta 2023.
Per i contribuenti che presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo d’imposta 2023 ovvero un livello di affidabilità complessivo pari almeno a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità Isa per i periodi d’imposta 2022 e 2023, l’esonero da visto di conformità per rimborso Iva è limitato per quanto attiene l’Iva all’importo di euro 50mila con lo stesso meccanismo visto sopra e per quanto riguarda le imposte dirette e all’Irap ad euro 20mila.
6. Le esclusioni
Dalla disciplina delle società di comodo
Altro beneficio derivante da un alto voto Isa è l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 724/1994 (articolo 9-bis, comma 11, Dl 50/2017).
Per il periodo d’imposta 2023 (come per i precedenti) questo beneficio è riconosciuto ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo d’imposta 2023 o con un livello di affidabilità complessivo quale media semplice fra voto 2022 e voto 2023 almeno pari a 9. Anche in questo caso il voto 9 è raggiungibile a mezzo dell’adeguamento con incremento dell’importo dei ricavi dichiarati. Si tratta di un beneficio importante perché mette al riparo dalle conseguenze dell’essere società di comodo tutte quelle società che risulterebbero tali non avendo altri meccanismi di esclusione o di dIsapplicazione di questa disposizione o non volendoli applicare. Ricordiamo che lo status di società di comodo comporta conseguenze molto gravose in quanto impone un reddito minimo non inferiore a quello calcolato applicando determinati coefficienti alle varie componenti dell’attivo; limita il riporto delle perdite fiscali e inibisce la compensazione o il rimborso del credito Iva, che viene poi definitivamente perso dal soggetto che rimane di comodo per tre esercizi consecutivi.
Da accertamenti basati su presunzioni semplici
L’esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici, di cui alla lettera d),primo periodo, dell’articolo 39 del Dpr 600/1973 e di cui al secondo comma, secondo periodo, dell’articolo 54 del Dpr 633/1972, scatta, invece, se il contribuente raggiunge un livello di affidabilità almeno pari a 8,5, per il periodo d’imposta 2023 o in alternativa un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, tramite gli Isa, nel 2022 e nel 2023.
Da accertamenti basati su presunzioni semplici
Per l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, di cui all’articolo 38 del Dpr 600/1973, questa scatta se il contribuente raggiunge un livello di affidabilità almeno pari a 9, ma a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. Questo ultimo beneficio, come per i precedenti, viene riconosciuto anche a coloro che presentano un livello di affidabilità pari a 9 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, tramite gli Isa, nel 2022 e nel 2023.
7. Esclusione da determinazione sintetica del reddito complessivo
Per l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, di cui all’articolo 38 del Dpr 600/1973, questa scatta se il contribuente raggiunge un livello di affidabilità almeno pari a 9, ma a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. Questo ultimo beneficio, come per i precedenti, viene riconosciuto anche a coloro che presentano un livello di affidabilità pari a 9 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, tramite gli Isa, nel 2022 e nel 2023.
8. La riduzione dei termini di accertamento
Un beneficio molto rilevante e spesso trascurato, anche a causa delle dilazioni intervenute a seguito del Covid, è quello della riduzione dei termini di accertamento. In specifico i termini di decadenza per l’attività di accertamento, di cui all’articolo 43, primo comma del Dpr 600/1973 , e articolo 57, comma 1, del Dpr 633/1972, sono
ridotti di un anno se il contribuente raggiunge un livello di affidabilità, con riferimento al periodo d’imposta 2023, almeno pari a 8. In questo caso non è possibile il raggiungimento di questo voto come media semplice dei periodi 2022 e 2023, venendo questo misurato esclusivamente sul 2023.
Si ricorda che in base all’articolo 43, Dpr 600/1973 gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. I termini sono ampliati al settimo anno in caso di omessa dichiarazione. Quindi il termine di notifica dell’avviso di accertamento per l’anno 2023 cade al 31 dicembre 2029 (5 anni dal 2024) e per i soggetti con Isa almeno pari ad 8 si accorcia al 31.12.2028.


