31 luglio
Regime transfrontaliero di franchigia, comunicazione dei dati
Comunicazione dei dati relativi al regime transfrontaliero di franchigia.
Sono tenuti all'adempimento i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato di cui all’articolo 70-octiesdecies, comma 1, Dpr 633/1972.
Scade oggi il termine per i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato di cui all’articolo 70-octiesdecies, comma 1, Dpr 633/1972, ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati Ue che hanno adottato tale regime, per trasmettere la comunicazione relativa al secondo trimestre dei dati individuati dall’articolo 70-unvicies, Dpr 633/1972.
Il regime di franchigia, operativo dal 1° gennaio 2025, è stato introdotto dal Dlgs 13 novembre 2024, n. 180 (in recepimento della direttiva Ue 2020/285), al fine di consentire alle piccole imprese, stabilite in uno Stato membro, di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi senza applicazione dell’Iva anche in altri Stati Ue diversi da quello di stabilimento.
Per accedere al regime di favore, le imprese devono rispettare le regole previste da ogni Stato membro per l’accesso al regime di franchigia nazionale e avere un volume di affari che non superi la soglia dei 100mila euro annui.
Se il volume d’affari nell’Ue supera i 100mila euro annui, la comunicazione va trasmessa entro 15 giorni lavorativi dal superamento del limite, e deve indicare la data del superamento e il valore delle cessioni effettuate dall’inizio del trimestre fino a tale data.
In caso di errori od omissioni in una comunicazione inviata è possibile correggere il dato errato presentando una nuova comunicazione entro tre anni dal termine ordinario.
Non è possibile inviare una comunicazione correttiva per modificare quella finale presentata a seguito del superamento della soglia di 100mila euro annui.
Con il provvedimento agenzia delle Entrate 28 marzo 2025 , è stato approvato il modello di comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.
Il modello di comunicazione va inviato telematicamente, direttamente dall’impresa o da un intermediario abilitato. La comunicazione va presentata anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento.
Trimestrale
Agenzia Entrate, PRV del 30-12-2024, n. 460166 - Articolo
Agenzia Entrate, PRV del 28-03-2025, n. 155649 - Articolo
DPR del 26-10-1972, n. 633 - Articolo 70 terdecies
Unione Europea (UE), ConsUE, Dir (UE) del 18-02-2020, n. 285/0/2020 - Articolo 1


