30 aprile

Regime transfrontaliero di franchigia, comunicazione dei dati

Termine per la comunicazione dei dati del regime transfrontaliero di franchigia.

Sono tenuti all'adempimento i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato di cui all’articolo 70-octiesdecies, comma 1, Dpr 633/1972.

Scade oggi il termine per i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato ex articolo 70-octiesdecies, comma 1, Dpr 633/1972, ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati Ue che hanno adottato tale regime, per trasmettere la comunicazione relativa al trimestre precedente dei dati individuati dall’articolo 70-unvicies, Dpr 633/1972.

Il regime di franchigia, operativo dal 1° gennaio 2025, è stato introdotto dal Dlgs 180/2024 (in recepimento della direttiva Ue 2020/285), al fine di consentire alle piccole imprese, stabilite in uno Stato membro, di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi senza applicazione dell’Iva anche in altri Stati Ue diversi da quello di stabilimento.

Per accedere al regime di favore, le imprese devono rispettare le regole previste da ogni Stato membro per l’accesso al regime di franchigia nazionale e avere un volume di affari che non superi la soglia dei 100mila euro annui.

Se il volume d’affari nell’Ue supera i 100mila euro annui, la comunicazione va trasmessa entro 15 giorni lavorativi dal superamento del limite, e deve indicare la data del superamento e il valore delle cessioni effettuate dall’inizio del trimestre fino a tale data.

In caso di errori od omissioni è possibile correggere il dato errato presentando una nuova comunicazione entro tre anni dal termine ordinario.

Il modello di comunicazione va inviato telematicamente, direttamente dall’impresa o da un intermediario abilitato. La comunicazione va presentata anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento.

Con il provvedimento agenzie Entrate 4 dicembre 2025, n. 551770, cambiano i tempi per l’attribuzione del numero individuale di identificazione. In particolare, è stabilito che i termini di 35 giorni decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione preventiva trasmessa dagli operatori all’Agenzia e non più dall’invio della stessa da parte dell’Agenzia agli Stati membri di esonero.

Trimestrale

L’inosservanza del termine di presentazione della comunicazione è punibile con una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro (articolo 11, comma 1, lettera a), Dlgs 471/1997).

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