Adempimenti

Registri Iva precompilati al via: esigibilità e pro rata da integrare

Da lunedì 13 le prime bozze per 2,3 milioni di operatori. Necessario verificare i dati

Da lunedì 13 settembre saranno disponibili in via sperimentale le bozze dei registri Iva acquisti e vendite relative al terzo trimestre 2021: per ottenere anche le liquidazioni periodiche precompilate, i contribuenti interessati (oltre 2,3 milioni) avranno tempo sino al 31 ottobre per convalidarle ovvero integrarle quando incomplete.

La procedura

L’agenzia delle Entrate predispone queste bozze sulla base delle informazioni presenti nelle fonti disponibili (flussi di fatturazione elettronica e dell’esterometro; le integrazioni trasmesse con i tipidocumento TD17, TD18 e TD19 - ma solo a partire dal 1° gennaio 2022 -; i corrispettivi telematici e gli altri dati fiscali presenti nel sistema nell’Anagrafe tributaria).

I soggetti passivi Iva direttamente o tramite intermediario, accedendo tramite applicativo web, potranno dalla prossima settimana riscontrare le bozze precompilate dei registri di ciascun mese, le quali continueranno ad essere alimentate e costantemente aggiornate con le informazioni ricevute telematicamente da Sdi.

I flussi informativi utilizzati, una volta integrati o convalidati nei registri in bozza che vanno ad alimentare, garantiranno anche la generazione delle liquidazioni Iva precompilate, permettendo al contribuente di non mantenere i registri Iva (i quali saranno invece memorizzati dalle stesse Entrate sino al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo a quello di riferimento).

Al contribuente, o meglio all’intermediario e al consulente che lo assiste, è tuttavia richiesta un’attività di verifica ed integrazione dei dati che confluiscono nelle bozze e le alimentano, in quanto inevitabilmente carenti di informazioni.

In quest’ottica risulta essere di estrema utilità l’analisi della struttura e dei principali criteri di elaborazione delle bozze dei registri Iva secondo quanto indicato nell’allegato A al provvedimento direttoriale dell’8 luglio 2021 con cui sono state definite le modalità di attuazione utili a predisporre i registri, attuando quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n 127 del 2015.

Le possibili correzioni

Sia con riguardo al registro vendite che a quello acquisti nell’allegato A vengono infatti evidenziate le ulteriori informazioni funzionali alla predisposizione della liquidazione periodica e della dichiarazione annuale Iva, che non sono tuttavia presenti nelle fonti utilizzate dalle Entrate.

Più nel dettaglio, quanto alle vendite, il contribuente o l’intermediario sono chiamati ad indicare la data di esigibilità dell’Iva: in mancanza, il sistema di produzione dei registri alimenterà la relativa informazione con la data dell’operazione come risultante dal tracciato xml veicolato attraverso Sdi.

Quanto invece al registro acquisti, le tre informazioni che andranno integrate sono quelle relative alla percentuale di detrazione, alla data di esigibilità dell’imposta e alla categoria del bene o servizio acquistato. La percentuale di detrazione viene, in particolare, automaticamente proposta in misura pari al 100% e così rimarrà, anche ai fini della liquidazione periodica, se non interviene alcuna integrazione da parte del contribuente. Infatti se la percentuale è inferiore, la stessa deve essere modificata in sede di integrazione della bozza.

Per la data di esigibilità degli acquisti, il sistema indica anche qui, analogamente alle vendite, la data dell’operazione mentre andrà integrata espressamente la categoria del bene o servizio acquistato, e cioè se si tratta di beni ammortizzabili, beni strumentali non ammortizzabili, beni destinati alla rivendita o altro.

È evidente come sia necessario, anche e soprattutto nella prima fase sperimentale di avvio del nuovo sistema, continuare ad elaborare, in modo tempestivo con i sistemi gestionali aziendali, le informazioni veicolate e ricevute tramite Sdi: in questo modo dovrebbe risultare più immediato completare quelle attività di verifica ed integrazione dei dati messi a disposizione dal Fisco, limitando le ipotesi di contestazioni o le richieste di compliance.

Partendo quindi dalla base dati a disposizione e dalle modalità di generazione dei registri, come descritte e strutturate negli allegati A e B del provvedimento direttoriale dell’8 luglio 2021, un soggetto passivo Iva sarebbe in grado di generare i registri Iva acquisti e vendite, e controllare allo stesso tempo i dati attesi delle liquidazioni periodiche, per poi incrociarli con quanto risulta alle Entrate.

In sintesi

PERIMETRO SOGGETTIVO

Per il 2021 e il 2022 sono interessati soggetti passivi Iva - residenti e stabiliti in Italia - contribuenti trimestrali.

Esclusi i contribuenti mensili e, a prescindere dalla periodicità:

Oregimi speciali;

O Iva separata;

O liquidazione Iva di gruppo;

O fallimenti o liquidazioni coatte amministrative;

O split payment;

O commercianti al minuto con ventilazione;

O distributori automatici o cessioni di benzina o di gasolio;

O prestazioni sanitarie;

O coloro che liquidano Iva per cassa (solo per il 2021)

DATI UTILIZZATI

Vengono utilizzati i dati delle fatture elettroniche emesse, anche verso le Pa, di quelle ricevute e delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere. In tutti e tre i casi le informazioni devono essere state emesse, poste a disposizione o notificate in data antecedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento

LA CONVALIDA

Entro il 31 ottobre 2021 relativamente al terzo trimestre 2021 (luglio-settembre), occorre convalidare o integrare le bozze dei registri Iva. Viene meno l'obbligo di tenuta dei registri, fatta eccezione per:

O mensilità successive all'ultimo trimestre convalidato o integrato;

O mensilità precedenti al primo trimestre convalidato o integrato;

O per tutto il periodo d'imposta, con convalida o integrazione iniziata in corso d'anno e interrotta prima del termine.

L’ACCESSO

Tramite applicativo web all'interno della sezione del portale «Fatture e corrispettivi» per: visualizzare, consultare, stampare, salvare ed estrarre i dati; convalidare e integrare le bozze dei registri Iva; estrarre le bozze registri Iva predisposti; estrarre le bozze LiPe e dichiarazione annuale Iva.

Accesso diretto o tramite intermediario delegato per il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o per il servizio di consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva.

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