1. In sintesi

Doppio adempimento in scadenza il 13 febbraio 2025: per i produttori di rifiuti pericolosi e non, con più di 50 dipendenti, scade il termine di iscrizione obbligatoria al Rentri – Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, dovendo altresì tenere i registri di carico e scarico con i nuovi modelli, in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi del Rentri; tutti gli operatori, compresi quelli ancora non obbligati all’iscrizione, dovranno invece utilizzare i nuovi modelli di Registro carico scarico e Formulari di identificazione rifiuti (Fir), come previsto dal Dm 4 aprile 2023, n. 59.

2. Il Rentri

Secondo quanto precisato dal sito di riferimento (www.rentri.gov.it/it) e dal correlato portale di supporto (https://supporto.rentri.gov.it) gestito da Unioncamere e dall’albo dei Gestori ambientali, il Rentri è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall’articolo 188-bis del Dlgs 152/2006 (Codice dell’Ambiente) gestito direttamente dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico operativo dall’Albo nazionale gestori ambientali. L’adozione di un sistema di tracciabilità, prevista dalla Strategia nazionale per l’economia circolare, permette di acquisire e monitorare i dati ambientali, rendendoli fruibili non solo per le attività di vigilanza e controllo, ma anche per le politiche ambientali adottate dal Ministero.

Con il Rentri si intende realizzare un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti già previsti dal Dlgs 152/2006 quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico: attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, viene garantito un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.

In particolare, il Rentri consente di:

• mettere a disposizione della Pubblica amministrazione un flusso costante di dati e informazioni sulla movimentazione dei rifiuti, a supporto delle politiche ambientali e della pianificazione regionale;

• sostenere le autorità di controllo nella prevenzione e nel contrasto della gestione illecita dei rifiuti, facilitando le modalità di verifica basate su documenti digitali;

• assolvere con rapidità e facilità agli adempimenti previsti per le imprese, con lo snellimento delle procedure, anche attraverso l’utilizzo di strumenti di supporto alla transizione digitale messi a disposizione dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica;

ridurre i tempi per la trasmissione dei dati necessari per la rendicontazione e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi Europei di recupero e riciclo;

gestire in modalità digitale milioni di documenti cartacei.

Il Rentri è strutturato in:

a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni;

b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del Dlg 152/2006 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto ove previsto.

3. I soggetti obbligati e la definizione di rifiuti

Sono tenuti ad iscriversi al Rentri, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all’articolo 188-bis del Dlgs 152/2006 così come modificato, da ultimo, dal Dlgs 213 del 2022, di seguito riportati:

1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;

2. i produttori di rifiuti pericolosi;

3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;

4. i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

5. i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del Dlgs 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, da intendersi come a) i trasportatori di rifiuti non pericolosi; b) gli intermediari di rifiuti non pericolosi; c) i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell’articolo 184 del Dlgs 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.

Secondo quanto dispone l’articolo 184 del Codice dell’Ambiente, per rifiuti non pericolosi si fa riferimento alla seguente classificazione:

1. i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;

2. i rifiuti speciali prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;

3. i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

4. La decorrenza e le modalità di iscrizione

Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti si iscrivono a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.

Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi si iscrivono a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025.

Gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10 sono tenuti a iscriversi al Rentri a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

I produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa sono tenuti a iscriversi al Rentri a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, a prescindere dal numero di dipendenti.

5. L’iscrizione e le decorrenze dal 13 febbraio 2025

Entro il 13 febbraio 2025, dovranno perciò iscriversi obbligatoriamente al Rentri:

• impianti di recupero e smaltimento di rifiuti

• trasportatori e intermediari di rifiuti;

• imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi o non pericolosi da lavorazioni industriali o artigianali, e trattamento di rifiuti, acque e fumi.

Questi soggetti dovranno tenere i registri di carico e scarico con i nuovi modelli, in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi del Rentri.

Ai fini dell’iscrizione, occorre:

1. accedere al servizio tramite strumenti digitali di autenticazione (Spid di persona fisica o giuridica, Cns, Cie) da parte di uno o più utenti che rappresentano l’operatore;

2. verificare, a cura del Rentri, il titolo di rappresentanza attraverso l’interoperabilità con a) Registro delle imprese ai fini dell’identificazione dell’impresa e del titolo di rappresentanza detenuto dall’utente; b) Indice dei domicili digitali della Pubblica amministrazione e dei Gestori di pubblici servizi (di seguito Indice PA) per la conferma del titolo di rappresentanza detenuto dall’utente; c) Anagrafe tributaria e Ini Pec ai fini della validazione dell’identità dei soggetti, dotati di Partita Iva o codice fiscale che, sulla base di una comunicazione a mezzo Pec trasmessa dalla piattaforma, potranno confermare il titolo di rappresentanza detenuto dall’utente;

3. creare il profilo operatore tramite importazione dei dati del Registro imprese, da Indice Pa o da altre banche dati ufficiali ed integrazione di eventuali ulteriori informazioni anagrafiche;

4. inserire le persone fisiche che, in qualità di soggetti incaricati, interni o esterni all’operatore, potranno utilizzare i servizi della piattaforma telematica per conto dell’operatore;

5. inserire le unità locali dove l’operatore svolge l’attività, e, se obbligato, tiene uno o più registri di carico e scarico;

6. inserire le attività svolte presso l’unità locale (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio senza detenzione dei rifiuti);

7. inserire eventuali deleghe;

8. inserire i dati delle autorizzazioni quando soggetto obbligato;

9. versare, mediante l’interfaccia con PagoPA, per ogni unità locale, il diritto di segreteria e del contributo annuo;

10. trasmettere l’istanza di iscrizione al Rentri per la quale non è necessaria la firma digitale.

Ad ogni modo, con la medesima decorrenza del 13 febbraio 2025, tutti gli operatori dovranno utilizzare i nuovi modelli di Registro carico scarico e Formulari di identificazione rifiuti (Fir), come previsto dal Dm 59/2023. I nuovi Fir dovranno essere vidimati digitalmente: se non si dispone di un sistema gestionale, si potranno utilizzare i servizi messi a disposizione dal Rentri.

I nuovi Registri di carico scarico in formato cartaceo dovranno essere vidimati dalle Camere di Commercio prima di essere utilizzati (dal 13 febbraio 2025).

6. I profili sanzionatori

La mancata o irregolare iscrizione al Rentri secondo le tempistiche e le modalità definite dal Dm 59/2023, comporta, ai sensi dell’articolo 258, commi 10, 11 e 12, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1000,00 a € 3000,00 per i rifiuti pericolosi.

Le sanzioni sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all’iscrizione al Rentri entro i 60 giorni successivi dalla di scadenza dei termini previsti.

In caso, inoltre, di mancata o incompleta trasmissione dei dati al Rentri, ai sensi dell’articolo 15 del Dm 59/2023, secondo le tempistiche e le modalità definite, comporta, ai sensi dell’articolo 258 del Dlgs 152/2006, commi 10, 11, 12 e 13, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1000,00 a € 3000,00 per i rifiuti pericolosi. Non è soggetta invece a sanzioni la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste.

Le sanzioni conseguenti alla trasmissione o all’annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell’ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

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