Controlli e liti

Responsabilità «231» estesa alle frodi Iva

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di Giovanni Negri

Decreto 231 esteso alle frodi Iva. Si apre in questo modo la strada per l’estensione della responsabilità amministrativa delle imprese anche al penale tributario. La Camera ha infatti approvato ieri, definitivamente, la legge di delegazione comunitaria che mette nelle mani del Governo il recepimento, tra le altre, della direttiva Pif (protezione di interessi finanziari, la 2017/1371) che invita gli Stati a rafforzare l’apparato sanzionatorio e repressivo con particolare attenzione all’Iva. In particolare la direttiva (articolo 9) prescrive l’adozione di misure necessarie perchè la persona giuridica riconosciuta responsabile sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali.

Dell’inserimento dei reati fiscali nella lista di quelli presupposto del decreto 231 si dibatte in realtà da molto tempo: era infatti il 2007 quando una commissione del ministero della Giustizia presieduta dall’attuale procuratore di Milano, Francesco Greco, aveva indicato come opportuna l’estensione. La fine anticipata del Governo Prodi impedì che la proposta potesse venire tradotta in legge, ma la questione è corsa sottotraccia in questi anni, con qualche interpretazione creativa da parte dei tribunali, utilizzando come leva reati affini, per esempio la truffa ai danni dello Stato e chiusure assolute da parte della Cassazione. Va poi detto, sul piano giurisprudenziale, che i reati tributari, mai inclusi in via principale, possono invece essere tra quelli che danno luogo alla responsabilità amministrativa quando rientrano nel piano criminale di un’associazione internazionale.

La legge disciplina poi il procedimento di selezione del procuratore europeo, stabilendo che i magistrati che intendono candidarsi devono aver superato la quarta verifica di professionalità e devono presentare domanda al Csm. Le domande sono poi esaminate, in via autonoma, sia dal Csm sia dal ministro della Giustizia. Il ministero trasmette al Csm una graduatoria, con le relative valutazioni. Se il Consiglio condivide, effettua la designazione dei primi 3 candidati e la trasmette al Ministro. In caso di mancata condivisione il Consiglio restituisce gli atti con provvedimento motivato. Decorre allora un termine di 15 giorni entro cui il ministro può formare una nuova graduatoria conforme alle valutazioni del Csm; invitare il Csm a rivedere la propria posizione.

Sul versante societario, la legge approvata ieri dalla Camera prevede deleghe al Governo per rafforzare, in coerenza con la disciplina comunitaria, l’impegno a lungo termine degli azionisti e innestare alcune modifiche alla disciplina dell’Opa.

In particolare, quanto a quest’ultima, andrà affidato a Consob il potere di emanare un regolamento con il quale stabilire l’esenzione dall’obbligo di pubblicazione del prospetto per le offerte al pubblico di titoli di ridotte dimensioni (aventi un corrispettivo totale, nell’Unione e per un periodo di 12 mesi, pari a un importo monetario compreso tra un minimo di 1 milione di euro e un massimo di otto milioni di euro). Da adeguare poi la disciplina del Tuf sui sistemi interni di segnalazione delle violazioni (whistleblowing) e sulle procedure di segnalazione all'autorità di vigilanza che vengono estesi alle violazioni della disciplina del prospetto.

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