1. In sintesi
Il provvedimento n. 309107 del 28 luglio 2025 dà attuazione all’articolo 1, comma 60, legge 30 dicembre 2024 n. 207, approvando il modello e le relative istruzioni per il regime transitorio di reverse charge opzionale.
Sono interessate le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza di contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o altri rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.
In attesa della piena operatività del regime del reverse charge, di cui ai precedenti commi 57-58, il legislatore ha previsto la possibilità di optare comunque per il pagamento dell’Iva da parte del committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.
A partire dal 30 luglio 2025, il modello deve essere usato dal committente e dal prestatore per comunicare l’opzione.
Quest’ultima ha durata triennale e si considera effettuata alla data di trasmissione della comunicazione all’agenzia delle Entrate, in modalità telematica, direttamente o tramite un intermediario, utilizzando il software denominato “ReverseChargeLogistica”.
È possibile esercitare l’opzione anche nei rapporti tra appaltatore e sub-appaltatori, a prescindere dall’opzione eventualmente esercitata a monte dal primo committente. Il provvedimento chiarisce anche come procedere in caso di più contratti tra le stesse parti e di contratti stipulati e non inclusi in precedenti comunicazioni.
2. Il reverse charge nei servizi di trasporto e logistica
Il contenuto del provvedimento poggia necessariamente sulla normativa primaria della disciplina in commento, che dunque qui brevemente si riepiloga.
La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (“legge di Bilancio 2025”), con l’articolo 1, comma 57, ha previsto la modifica della lettera a-quinquies) nell’articolo 17, comma 6, Dpr 633/1972.
In pratica, nella formulazione originaria della norma ciò ha determinato l’estensione del meccanismo del reverse charge anche alle “prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di altri enti e società di cui all’articolo 17-ter del presente decreto né alle agenzie per il lavoro di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.
La disposizione è stata nuovamente modificata ad opera dell’articolo 9 Dl 84/2025 e della legge di conversione 108/2025.
Il primo ha previsto la soppressione delle parole: “Caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”, mentre in Parlamento è stata decisa l’eliminazione anche di: “Né alle agenzie per il lavoro di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.
La ratio della misura è stata quella di combattere le molteplici frodi riscontrate a seguito di indagini delle procure della Repubblica e dell’Amministrazione finanziaria.
In tal senso, vanno lette anche le ultime modifiche con il Dl 84/2025 e con la legge di conversione 108/2025, volte appunto ad estendere il perimetro di applicazione dell’inversione contabile, eliminando i vincoli legati alle caratteristiche contrattuali (i.e. prevalenza di manodopera e utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente) e consentendo l’applicazione anche alle agenzie per il lavoro.
Come evidenziato da Assonime nella circolare 8 luglio 2025 n. 17, i comportamenti avversati si pongono su una molteplicità di piani.
Da un lato, infatti, i verificatori intercettano delle vere e proprie frodi, in cui si giunge a riqualificare il contratto da appalto in somministrazione di manodopera e (anche) a ritenere inesistenti le operazioni fatturate.
In altri casi, gli accertamenti risultano invece anche diretti a contribuenti in buona fede, che possono ignorare l’eventuale frode perpetrata dalla controparte.
Ciò comunque determina, per i verificatori, il recupero dell’Iva detratta dal contribuente che, a loro avviso, sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione a monte costituiva un illecito.
È chiaro che tale situazione si presenta particolarmente negativa per tutti quei soggetti che hanno necessità di esternalizzare una serie di prestazioni, quali appunto i servizi di trasporto e logistica.
Con l’estensione del reverse charge, dunque, il legislatore mira a far fronte a quanto appena detto.
A livello operativo, dal momento che il committente diventa debitore dell’imposta (che di fatto con il corrispondente credito della detrazione si risolve in una mera partita di giro), si riesce in tal modo a “blindare” la sua posizione, non potendo essere considerato partecipe o comunque consapevole del disegno illecito del prestatore.
Quanto appena detto trova immediata conferma nel comma successivo.
Infatti, il comma 58 della medesima disposizione ha subordinato l’efficacia della lettera a-quinquies) al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga, ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.
L’articolo citato prevede che il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alla direttiva per semplificare la riscossione dell’imposta oppure, come nel caso di specie, appunto per evitare talune evasioni o elusioni fiscali.
Anche in tal caso, l’articolo 9, comma 2, Dl 84/2025 ha apportato alcune modifiche che però di fatto sono solo di coordinamento, in quanto sostituiscono il riferimento al comma 57 con quello all’articolo 17, comma 6, Dpr 633/1972, che è la norma che effettivamente contiene la disciplina sostanziale di riferimento.
Nelle more del rilascio di tale autorizzazione, con il comma 59 dell’articolo 1 legge di Bilancio 2025 è stata comunque prevista la possibilità di un esercizio opzionale del reverse charge.
L’obiettivo di tale regime transitorio è quello di indirizzare progressivamente le imprese verso l’introduzione definitiva del reverse charge, una volta ottenuta l’autorizzazione del Consiglio dell’Unione europea.
Committente e prestatore, dunque, possono optare per il pagamento dell’Iva da parte del committente, in nome e per conto del prestatore, che resta solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.
Nel caso di esercizio dell’opzione, l’attuale quarto periodo del comma 59 specifica che: “La fattura è emessa ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dal prestatore e l’imposta è versata dal committente ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione, entro il termine di cui all’articolo 18 del medesimo decreto legislativo, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore”.
Il citato articolo 9 Dl 84/2025 ha modificato anche tale norma, prevedendo l’introduzione della possibilità dell’esercizio della medesima opzione anche nei rapporti tra appaltatore ed eventuali subappaltatori.
La norma precisa che anche in tal caso si applicano le disposizioni relative alla fatturazione (rinvia infatti al quarto periodo sopra riportato) e che resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l’imposta dovuta.
Il comma 60 stabilisce che: “L’opzione di cui al comma 59 ha durata triennale ed è comunicata dal committente all’agenzia delle Entrate con apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate e reso disponibile gratuitamente, in formato elettronico, nel sito internet istituzionale dell’Agenzia”.
Nel dettaglio, dunque, il provvedimento del 28 luglio 2025 dà attuazione a tale norma. Anche il successivo comma 63 prevede, in termini più generali, che: “Con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate sono individuati i termini e le modalità di attuazione dei commi da 57 a 62”.
Il comma 61 dispone infine che l’esercizio dell’opzione si considera effettuato alla data di trasmissione della comunicazione di cui al comma 60.
In conclusione, si rammenta che il comma 62 stabilisce quanto segue: “Nel caso in cui l’imposta risulti non dovuta, si applicano le disposizioni del comma 2 dell’articolo 30-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il diritto al rimborso spetta al committente a condizione che esso dimostri l’effettivo versamento dell’imposta. Nei confronti del committente è applicabile la sanzione di cui all’articolo 6, comma 9-bis.1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il prestatore”.
3. Il modello per l’esercizio dell’opzione
Il provvedimento n. 309107 del 28 luglio 2025 ha approvato il modello di comunicazione e le relative istruzioni per l’esercizio dell’opzione per il regime transitorio di reverse charge per le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza di contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o altri rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.
Il modello deve essere presentato dal committente e dal prestatore che intendono prevedere che il pagamento dell’Iva dovuta sulle suddette prestazioni di servizi venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è comunque responsabile in solido per il pagamento dell’Iva.
Come ricordato, a seguito delle modifiche del Dl 84/2025 l’opzione è esercitabile anche nei rapporti tra appaltatore ed eventuali subappaltatori, a prescindere, come indica anche il punto 2.3 del provvedimento, dall’esercizio dell’opzione stessa nel rapporto “primario” tra committente e appaltatore.
Infatti, la relazione illustrativa al Dl 84/2025 precisa che: “Ai fini dell’esercizio dell’opzione, ciascun rapporto di subappalto può considerarsi autonomo rispetto agli altri rapporti di subappalto nonché a quello tra il committente e il primo appaltatore”.
In tal caso, occorre quindi presentare un’autonoma comunicazione per ciascuno dei rapporti per i quali è esercitata l’opzione.
Il punto 2.6 del provvedimento specifica anche che nel modello è prevista l’indicazione dei dati del contratto per il quale è esercitata l’opzione.
In presenza di più contratti tra le stesse parti, è possibile presentare una sola comunicazione, compilando tanti moduli quanti sono i contratti stipulati e quindi i relativi dati da comunicare.
Il punto 2.7 concede anche la facoltà di esercitare l’opzione per contratti stipulati tra le stesse parti non inclusi in comunicazioni già presentate in precedenza.
In tal caso, la durata triennale decorre dalla data di presentazione della comunicazione in cui sono indicati i dati dei corrispondenti contratti. Sotto tali profili, il provvedimento può essere accolto con favore, dal momento che pare risolvere alcuni degli aspetti che la normativa primaria aveva lasciato dubbi, come aveva analizzato Assonime nella circolare 8 luglio 2025, n. 17.
In base al punto 2.8 del provvedimento, eventuali aggiornamenti e correzioni al modello e alle istruzioni saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito dell’agenzia delle Entrate e ne sarà data apposita comunicazione.
4. Le modalità di comunicazione
Il provvedimento individua anche le modalità di esercizio dell’opzione, in linea con le ricordate previsioni dei commi 60 e 61 dell’articolo 1 legge di Bilancio 2025.
I punti 4.1 e 4.3 del provvedimento indicano che la trasmissione della comunicazione è effettuata a decorrere dal 30 luglio 2025, secondo le modalità usuali dei canali telematici dell’agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario, utilizzando il software “ReverseChargeLogistica”.
Gli intermediari rilasciano al committente la copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta.
Questa attesta l’avvenuto ricevimento da parte dell’agenzia delle Entrate e costituisce prova dell’avvenuta presentazione (punto 4.2 del provvedimento).
È consentito, in base al punto 5.1 del provvedimento, correggere i dati di una comunicazione già trasmessa, inviando una comunicazione correttiva che sostituisce integralmente la precedente.
Tale comunicazione correttiva non può però essere utilizzata per rettificare opzioni già esercitate, ma unicamente per correggere eventuali dati errati riferiti alle suddette opzioni.
Il prestatore e il committente (o l’intermediario delegato) possono consultare i dati della comunicazione accedendo al proprio “Cassetto fiscale”, come segnalano i punti 6.1 e 6.2 del provvedimento.
5. Gli effetti dell’opzione
Come indicato dai commi 60 e 61 dell’articolo 1 legge di Bilancio 2025, l’opzione ha durata triennale e si considera esercitata alla data di trasmissione della comunicazione.
Così ricorda anche il punto 2.5 del provvedimento. Come già detto, il prestatore resta solidalmente responsabile dell’imposta dovuta, così come anche il subappaltatore nel caso di esercizio dell’opzione nei rapporti tra appaltatori e subappaltatori.
L’imposta dovuta deve essere versata, senza possibilità di compensazione, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di emissione della fattura da parte del prestatore.
Infatti, il punto 7.1. del provvedimento, ricollegandosi alla previsione di cui al quarto periodo del comma 59 dell’articolo 1 legge di Bilancio 2025, ricorda che: “L’imposta è versata dal committente ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione, entro il termine di cui all’articolo 18 del medesimo decreto legislativo, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore”.
Con la risoluzione 28 luglio 2025, n. 47/E, l’agenzia delle Entrate ha anche istituito il codice tributo “6045 - Iva - inversione contabile settore logistica - regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”, per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito dell’esercizio dell’opzione.


