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Reverse charge trasporto e logistica, obbligo di fatturazione per il prestatore

A carico del committente esclusivamente l’onere del versamento dell’Iva da eseguire in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta

di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

Nei primi giorni dello scorso mese di settembre (si veda l’articolo «Reverse charge nei servizi di trasporto e logistica con Iva da versare mensilmente») avevamo provato a fornire le prime indicazioni su come poteva essere gestita, a livello operativo e software, l’applicazione del meccanismo del reverse charge per le prestazioni di servizi di logistica, di trasporto e movimentazione merci, meccanismo che prevede che l’Iva sulle prestazioni rese sia assolta dal committente in nome e per conto del prestatore (articolo 1, commi 57-61, della legge 207/2024).

Nell’occasione si era ipotizzato di utilizzare, per semplicità operativa e per coerenza tra le due fattispecie, modalità operative molto simili:

  • sia nel primo periodo del regime transitorio (commi 59 e 60), in cui la norma può essere applicata esclusivamente dai soggetti che esercitano l’opzione e il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con il modello F24 dal committente in nome e per conto del prestatore;
  • sia poi successivamente a regime (commi 57 e 58), quando verrà rilasciata l’autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione europea che ne dovrebbe estendere l’applicazione a tutti i soggetti passivi, in cui l’imposta verrà assolta dal committente con il meccanismo del reverse charge.

A seguire sono poi arrivati i primi chiarimenti dell’agenzia delle Entrate che, con la faq del 10 settembre 2025 dal titolo «Fatturazione - Opzione Iva sui servizi di logistica», ha spiegato che risulta invece necessario differenziare le modalità operative tra il regime transitorio e la normativa a regime, in ragione del fatto che per il regime transitorio è più aderente al tenore letterale della norma l’applicazione del meccanismo dello split payment, piuttosto che quello del reverse charge.

È quindi opportuno riepilogare le indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate nella sua faq che, seppur non esclusive né perentorie, forniscono una linea guida ufficiale su come occorre operare nelle diverse situazioni.

Per quanto riguarda l’obbligo di fatturazione, questo permane in capo al prestatore che è tenuto:

  • a emettere fattura in base all’articolo 21 del Dpr n. 633/1972, indicando oltre all’imponibile anche l’aliquota e l’ammontare dell’imposta, con l’annotazione «Opzione Iva a carico del committente ex articolo 1, comma 59, legge n. 207/2024»;
  • a compilare (solo qualora le parti lo ritengano necessario) il blocco 2.1.3 , impostando al suo interno l’elemento 2.1.3.2 con il valore predefinito «RCLogistica», l’elemento 2.1.3.5 con il numero del protocollo telematico della comunicazione e l’elemento 2.1.3.3 con la relativa data.

Per quanto riguarda, invece, l’annotazione sui registri Iva, questa secondo l’agenzia delle Entrate può essere effettuata dalle parti con le seguenti modalità:

  • il prestatore, sul registro Iva delle vendite, deve annotare in modo distinto le fatture emesse in regime di opzione, indicando separatamente l’Iva che, non essendo incassata e versata, non concorre né alla liquidazione periodica, né a quella annuale;
  • il committente, sul registro Iva degli acquisti, è obbligato a registrare le fatture ricevute esclusivamente ai fini della detrazione dell’imposta, non risultando necessario effettuare alcuna ulteriore integrazione.

Secondo l’agenzia delle Entrate, le modalità di compilazione della fattura elettronica e l’annotazione nei registri del committente e del prestatore non incidono in ogni caso sulla validità dell’opzione, considerando così “valida” una fattura anche se priva dell’annotazione anzidetta ovvero di compilare i registri Iva anche con modalità differenti (nella forma) da quelle sopra indicate.

Nessuna indicazione viene, infine, data dalla faq:

  • circa le modalità di compilazione della Lipe e della dichiarazione annuale Iva, sia da parte del prestatore che da parte del committente;
  • circa le modalità di compilazione del modello F24, stante che il pagamento dell’Iva deve essere effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore entro il giorno sedici del mese successivo alla data di emissione della fattura, utilizzando il codice tributo «6045» denominato «Iva – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207» (risoluzione n. 47/E/2025), senza possibilità di compensazione.

Stante che l’imposta deve essere versata dal committente «in nome e per conto» del prestatore, sul punto è rimasta aperta la delicata questione circa il soggetto a cui deve essere intestato il modello F24, per cui nel mese di settembre alcuni committenti hanno effettuato i primi versamenti intestando il modello F24 al prestatore, mentre altri committenti lo hanno intestato a sé stessi.

In conclusione, pur ritenendo apprezzabili le indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate con la sua faq, orientate alla semplificazione operativa, non è possibile non far notare come tali chiarimenti siano giunti con estremo ritardo e soprattutto incompleti, in particolare in relazione al fatto che nessuna indicazione è stata fornita in merito alle modalità di intestazione «in nome e per conto» del modello F24 da utilizzarsi per il versamento del 16 settembre.

Inoltre, non sono state fornite indicazioni sugli impatti che vi saranno a livello di Lipe e di dichiarazione annuale Iva (sia lato committente che lato prestatore), non rendendo possibile, per le software house associate ad AssoSoftware, adeguare in modo tempestivo e corretto i propri gestionali già per il versamento del 16 settembre e nella generalità dei casi neppure per il successivo.