Come indicato dalla stessa Agenzia, la circolare 2/E del 10 febbraio contiene i “primi chiarimenti” sui meccanismi transfrontalieri. Vi sono infatti ancora dubbi e aspetti critici.
Nonostante i numerosi commenti ricevuti nella consultazione pubblica, la circolare ha mantenuto la disposizione secondo cui l’obbligo di comunicazione sussiste anche se in dichiarazione il contribuente è tenuto a sterilizzare gli effetti del meccanismo (in base a Cfc, anti-ibridi, eccetera). La previsione sembra in contrasto con lo spirito della norma, contenuta nell’articolo 7 del Dm 17 novembre 2020, che fa riferimento a «uno tra i principali vantaggi avente natura fiscale che ragionevolmente ci si attende dal meccanismo transfrontaliero, tenuto conto dei fatti e delle circostanze». L’effetto sarà quello di generare un eccesso di comunicazioni che includeranno anche meccanismi che concretamente non danno luogo all’ottenimento di un vantaggio fiscale.
Uno dei punti più importanti, che meriterebbe ulteriori chiarimenti, riguarda il criterio del vantaggio principale, contenuto nell’articolo 7 del Dm e richiesto per gli elementi distintivi della categoria A, B e C.1 bi), C.1 c) e C.1 d) e il criterio della riduzione di imposta, contenuto nell’articolo 6 del Dm e richiesto per gli elementi distintivi A, B, C ed E. Entrambi si basano sul calcolo del vantaggio fiscale da determinare come differenza tra le imposte da assolvere sulla base del meccanismo transfrontaliero e le medesime imposte che sarebbero dovute in uno scenario di confronto «in assenza di tale o tali meccanismi». Per il calcolo del vantaggio principale il vantaggio fiscale deve essere conseguito da un contribuente in Italia mentre, ai fini della riduzione d’imposta vi deve essere una diminuzione di imposte nella Ue.
Andrebbe ulteriormente chiarito come deve essere definito lo scenario di confronto ai fini del calcolo. La circolare propone due esempi per il criterio del vantaggio principale. L’esempio 6 sembra confrontare un meccanismo transfrontaliero, che prevede un investimento mediante uno strumento ibrido, con uno scenario in cui i fondi non sono utilizzati (assenza di un meccanismo alternativo). Diversamente l’esempio 7 confronta un meccanismo transfrontaliero, che prevede la cessione di beni a un procurement hub soggetto a tassazione inferiore all’1%, con uno scenario di cessione diretta senza l’intermediazione dell’hub. Una possibile interpretazione è che lo scenario di confronto debba essere, in generale, quello che il contribuente attuerebbe secondo logiche economiche e che, in determinate situazioni potrebbe anche coincidere con il non attuare il meccanismo, qualora tale soluzione si rivelasse quella economicamente più vantaggiosa.
Sempre in relazione all’esempio 7 vi sono delle perplessità sul calcolo. I risparmi dati dai costi di logistica e stoccaggio dovrebbero essere rilevanti non solo come vantaggio extra-fiscale ma anche per il calcolo fiscale complessivo in quanto deducibili per cui non sembrerebbe esserci un vantaggio fiscale.
Infine, non sono previste soglie minime di applicazione per cui, anche un vantaggio fiscale di pochi euro, determina, di fatto, la riportabilità del meccanismo.

