Il tribunale de riesame deve limitarsi a verificare l’astratta configurabilità del reato contestato, senza anticipare valutazioni di merito sulla responsabilità dell’indagato. Il difetto dell’elemento soggettivo può essere rilevato solo quando emerga in modo immediato e manifesto; diversamente, ogni approfondimento sulla concreta fondatezza dell’accusa è riservato al giudizio di merito. A confermare questo importante principio è la Corte di Cassazione, Terza penale, con la sentenza 18922/2026
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