Esonero dalla presentazione della garanzia per il rimborso del credito Iva anche per soggetti non residenti, sottoposti a fallimento o liquidazione coatta amministrativa nel Paese di stabilimento.
L’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 395/2021, in risposta ad un interpello presentato da un contribuente non stabilito in Italia, ma ivi identificato, ha fornito chiarimenti in merito all’operatività dell’articolo 74-bis del decreto Iva. In particolare, la norma prevede una deroga alla presentazione della garanzia per le istanze di rimborso Iva relative a crediti non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
Nel caso prospettato dal contribuente, il Tribunale aveva disposto l’avvio definitivo di una procedura di insolvenza volta alla ristrutturazione e ricapitalizzazione della società, prevedendo che il management della società rimanga in carica durante il corso della procedura e, solo se non riesce a trovare investitori per la prosecuzione del business, potrà procedere alla liquidazione della società fino alla cessazione totale dell’attività ed alla cancellazione della società dal registro delle imprese.
Ebbene, secondo l’agenzia delle Entrate la procedura descritta dall’istante non sembra assimilabile ad alcuna delle procedure concorsuali cui rinvia la norma. Al più una similitudine si potrebbe rinvenire negli accordi di ristrutturazione dei debiti, ossia con uno strumento attraverso il quale superare la crisi di impresa. Per questo motivo, richiamando precedenti interventi di prassi, l’Agenzia esclude l’applicabilità dell’esonero dalla prestazione della garanzia in sede di rimborso Iva al caso di specie, come già chiarito in riferimento all’applicabilità della norma a un’ipotesi di rimborso Iva chiesto nell’ambito di un concordato preventivo. La disposizione recata dall’articolo 74-bis, infatti, non è suscettibili di estensione a procedura diverse dal fallimento e dalla liquidazione coatta amministrativa.
Seppur negando la possibilità di applicare l’esonero alla presentazione della garanzia per il contribuente istante, l’Agenzia conclude chiarendo che ciò che rileva ai fini della applicazione dell’esonero non è la circostanza che il richiedente sia o meno un soggetto residente, quanto l’ammissibilità o meno al fallimento o alla liquidazione coatta amministrativa della procedura di insolvenza cui lo stesso è assoggettato.
In questo modo, quindi, l’Agenzia ha comunque confermato l’applicabilità dell’esonero anche ai soggetti non stabiliti, sempreché la procedura cui sono assoggettati nel loro Stato sia assimilabile ad un fallimento ovvero ad una liquidazione coatta amministrativa.

