Tra le novità fiscali contenute nella legge di Bilancio 2026, quella che probabilmente ha avuto maggior effetto mediatico tra gli addetti ai lavori è l’introduzione - a partire dal 2028 - dell’obbligo di ritenuta d’acconto in fattura per i contribuenti esercenti attività d’impresa (articolo 1, commi 112-115, legge 199/2025).

Effetto mediatico stemperato dall’entrata in vigore piuttosto lontana, stante che le disposizioni di legge prevedono che la ritenuta dovrà essere operata a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell’esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti:

  • con un’aliquota dello 0,5% per l’anno 2028;
  • con un’aliquota dell’1% a decorrere dall’anno 2029.

È chiaro che nei prossimi due anni la norma potrebbe essere modificata, per cui non è detto che possa davvero vedere la luce nel 2028 nella forma in cui la conosciamo ora.

Al di là della legittima preoccupazione e delle possibili proteste che può generare quello che appare di fatto solo come un nuovo adempimento, c’è da chiedersi se in esso si possano nascondere anche degli aspetti positivi per il contribuente. In effetti anche la fatturazione elettronica, all’approssimarsi del 2019, sembrava un po’ a tutti una sventura, ma oggi probabilmente quasi nessuno la pensa più così.

Proviamo, da tecnici, a fare qualche considerazione operativa. È chiaro che se il sistema che verrà adottato sarà farraginoso come lo è ora quello delle ritenute di lavoro autonomo, le resistenze da parte di tutti gli stakeholders saranno enormi e il tutto imploderà prima ancora di partire.

La preoccupazione in realtà è legittima, in quanto le norme contenute nella legge di Bilancio sono mutuate proprio dal lavoro autonomo e prevedono che la ritenuta vada effettuata al momento del pagamento e in relazione all’importo effettivamente pagato.

È chiaro che, così impostata, la norma non può funzionare per una platea così ampia di soggetti. Si renderebbe di fatto necessaria la tenuta della contabilità per cassa per tutte le imprese, per tracciare il momento impositivo e le somme pagate su cui calcolare la ritenuta. Con la necessità di tenere sempre aggiornata la contabilità e la prima nota di cassa, mese per mese, anche per i soggetti che liquidano l’Iva trimestralmente, compresi quelli in contabilità semplificata che registrano solamente i documenti Iva. Oltre al fatto che un siffatto sistema non potrebbe essere controllato in alcun modo dall’agenzia delle Entrate, che non dispone delle informazioni relative ai pagamenti.

Il criterio di cassa, sicuramente più equo perlomeno in alcuni casi, introduce un livello di complessità in molti altri casi probabilmente inutile. Occorre quindi pensare a qualcosa di più semplice, possibilmente collegato esclusivamente all’emissione della fattura elettronica e svincolato dal pagamento. Perlomeno come regola generale da applicarsi nella maggior parte dei casi.

D’altra parte, una soluzione semplice l’abbiamo già adottata da decenni in ambito Iva. Perché, ad esempio, non adottare anche per la ritenuta i medesimi criteri già adottati per l’Iva? Seppure a parti invertite.

Se infatti per l’Iva il versamento dell’imposta è - di regola - correlato all’emissione della fattura attiva da parte del cedente-prestatore, indipendentemente dall’incasso, adottando il medesimo criterio per la ritenuta, il versamento dell’imposta potrebbe essere specularmente correlato alla ricezione della fattura da parte del cessionario-committente, parimenti alla detrazione dell’Iva e indipendentemente dal pagamento. Dando comunque la possibilità, tramite un’opzione in qualche modo analoga a quella già utilizzata dai soggetti che adottano l’Iva per cassa, di poter versare la ritenuta al momento del pagamento.

Un sistema di questo genere consentirebbe altresì un controllo molto più puntuale da parte dell’Agenzia, che potrebbe addirittura “certificare” la ritenuta e inserirla nella dichiarazione dei redditi precompilata, evitando al sostituto d’imposta una gravosa attività amministrativa.

Tale certificazione prodotta direttamente dall’Agenzia potrebbe essere resa disponibile anche tramite servizi di cooperazione applicativa, in modo da poter essere acquisita dai gestionali che, ricordiamo, sono prodotti per la quasi totalità dalle software house associate ad AssoSoftware.

Va infine ricordato che, per il contribuente, c’è quello che subirla significa accumulare un credito e pagare meno poi in sede di dichiarazione dei redditi. Che potrebbe significare in molti casi per il contribuente riuscire a pagare tutto il dovuto e per l’intermediario fiscale dover comunicare importi da versare più ragionevoli ai propri clienti.

Riproduzione riservata Ⓒ