18 maggio
Ritenute su pignoramenti presso terzi
Versamento ritenute su pignoramenti presso terzi.
Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (articolo 23, Dpr 600/1973).
Per i sostituti d'imposta scade oggi il termine ultimo per il versamento delle ritenute sui pignoramenti presso terzi relative al mese precedente.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica per i titolari di partita IVA, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva.
Codice tributo: 1049 - ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.
Mensile
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 14
L del 27-12-1997, n. 449 - Articolo 21
DLgs del 10-03-2000, n. 74 - Articolo 10 bis
Agenzia Entrate, PRV del 03-03-2010 - Preambolo
Sanzione amministrativa:
- omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato;
- omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell'importo non trattenuto.
Sanzione penale:
- mancato versamento, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione del mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d'imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d'imposta: reclusione da 6 mesi a 2 anni.


