16 febbraio
Ritenute su prestazioni effettuate nei confronti dei condomini
Versamento ritenute su prestazioni effettuate nei confronti dei condomini.
Sono tenuti all'adempimento i condomini in qualità di sostituti d'imposta (articolo 23, Dpr 600/1973).
Termine ultimo per il versamento delle ritenute del 4% sulle corresponsioni effettuate nel mese precedente relative a prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali o Agenti della riscossione.
Codici tributo: 1019: ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente; 1020: ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'IRES dovuta dal percipiente.
Mensile
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 14
DLgs del 10-03-2000, n. 74 - Articolo 10 bis
L del 27-12-2006, n. 296 - Articolo 1.118
DPR del 29-09-1973, n. 600 - Articolo 25 ter
Agenzia Entrate, CIR del 07-02-2007, n. 7/E
Sanzione amministrativa:
- omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato;
- omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell'importo non trattenuto.
Sanzione penale:
- mancato versamento, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione del mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d'imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d'imposta: reclusione da 6 mesi a 2 anni.


