16 febbraio
Ritenute su provvigioni agenti e indennità cessazione di rapporti
Versamento ritenute su provvigioni agenti e indennità cessazione di rapporti.
Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (articolo 23, Dpr 600/1973, salvo particolari soggetti esclusi - es. imprese agricole, agenzie di viaggio, ecc.).
Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a:
- provvigioni per prestazioni abituali di agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori d'affari e per prestazioni occasionali;
- provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio;
- indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;
- indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Codice tributo: 1040 - provvigioni per prestazioni abituali di agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori d'affari e per prestazioni occasionali; 1040 - provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio; 1040 - indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Mensile
DPR del 29-09-1973, n. 602 - Articolo 3
DPR del 29-09-1973, n. 602 - Articolo 8
Min. Finanze, RIS del 11-03-1989, prot n. 8/1062
Min. Finanze, RIS del 30-04-1984, prot n. 8/390
Min. Finanze, CIR del 10-06-1983, n. 24, prot n. 8/845
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 14
Agenzia Entrate, RIS del 21-07-2003, n. 156/E
Agenzia Entrate, RIS del 18-11-2003, n. 209/E
Agenzia Entrate, RIS del 02-02-2007, n. 18/E
Sanzione amministrativa:
- omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato;
- omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell'importo non trattenuto.
Sanzione penale:
- mancato versamento, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione del mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d'imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d'imposta: reclusione da 6 mesi a 2 anni.


