16 gennaio
Ritenute su provvigioni agenti e indennità cessazione di rapporti
Termine ultimo per il versamento delle ritenute su provvigioni agenti e indennità cessazione di rapporti.
Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (articolo 23, Dpr 600/1973, salvo particolari soggetti esclusi - es. imprese agricole, agenzie di viaggio, ecc.).
Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a:
- provvigioni per prestazioni abituali di agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori d'affari e per prestazioni occasionali;
- provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio;
- indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;
- indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Codici tributo: 1040 - provvigioni per prestazioni abituali di agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori d'affari e per prestazioni occasionali; 1040 - provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio; 1040 - indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Mensile
DPR del 29-09-1973, n. 602 - Articolo 3
DPR del 29-09-1973, n. 602 - Articolo 8
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 14
DLgs del 10-03-2000, n. 74 - Articolo 10 bis
DPR del 29-09-1973, n. 600 - Articolo 25 bis
Min. Finanze, RIS del 11-03-1989, prot n. 8/1062
Agenzia Entrate, RIS del 02-02-2007, n. 18/E
Agenzia Entrate, RIS del 18-11-2003, n. 209/E
Agenzia Entrate, RIS del 21-07-2003, n. 156/E


