16 giugno

Ritenute su provvigioni agenti e indennità cessazione di rapporti

Versamento ritenute su provvigioni agenti e indennità cessazione di rapporti.

Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (articolo 23, Dpr 600/1973, salvo particolari soggetti esclusi - es. imprese agricole, agenzie di viaggio, ecc.).

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a:

- provvigioni per prestazioni abituali di agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori d'affari e per prestazioni occasionali;

- provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio;

- indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;

- indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 1040 - provvigioni per prestazioni abituali di agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori d'affari e per prestazioni occasionali; provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio; indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

L’articolo 1, commi 140-142, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha modificato l’articolo 25-bis, Dpr 600/1973, per abolire l’esenzione dal pagamento della ritenuta per le provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari per i seguenti soggetti:

- agenzie di viaggio e turismo;

- agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;

- agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

Pertanto, per le provvigioni corrisposte dall'1 marzo 2026 ai soggetti suddetti, va applicata la ritenuta del 23% sul 50% della provvigione o sul 20% della provvigione qualora il percipiente dichiari di avvalersi n via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la provvigione si applica sul venti per cento dell'ammontare delle provvigioni previa presentazione della comunicazione da inviare al committente e via Pec alle Entrate.

Con comunicato Mef 27 febbraio 2026, è stato reso noto che, con un provvedimento di futura emanazione, verrà confermata l’esenzione da ritenuta per i soggetti sopra indicati fino al 30 aprile 2026.

Mensile

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato;

- omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell'importo non trattenuto.

Sanzione penale:

- mancato versamento, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione del mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d'imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d'imposta: reclusione da 6 mesi a 2 anni.

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