16 giugno
Ritenute su redditi di lavoro autonomo, abituale, occasionale, diritti d'autore e simili
Versamento ritenute su redditi di lavoro autonomo, abituale, occasionale, diritti d'autore e simili.
Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (articolo 23, Dpr 600/1973).
Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a:
- compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo abituale;
- compensi per prestazioni occasionali (salvo che si tratti di compensi di importo inferiore a euro 100 corrisposti da enti non commerciali);
- compensi corrisposti ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
- cessione di diritti d'autore da parte degli stessi autori o da parte di eredi o donatari;
- diritti e opere dell'ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate;
- compensi a stranieri per prestazioni di lavoro autonomo in Italia;
- compensi a stranieri per brevetti e diritti d'autore;
- partecipazione agli utili dei fondatori di società di capitali;
- compensi a sportivi professionisti per prestazioni di lavoro autonomo.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Codice tributo: 1040 - ritenute su redditi di lavoro autonomo e compensi per l'esercizio di arti e professioni.
N.B. Sono definite le modalità della nuova procedura semplificata di trasmissione dei dati relativi alle ritenute operate dai sostituti di imposta ex articolo 16, Dlgs 1/2024, in alternativa alla presentazione annuale del Modello 770. La nuova procedura consente ai datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti, al 31 dicembre dell'anno precedente, non superiore a cinque, di comunicare, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati con il Modello F24, anche l'ammontare delle ritenute e trattenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo operate dal 2025, nonché gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento. La modalità di invio dei dati avviene esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate.
Mensile
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 14
Min. Finanze, CIR del 06-11-2000, n. 204/E, prot n. 73847
Agenzia Entrate, RIS del 21-05-2001, n. 73/E
Agenzia Entrate, RIS del 12-07-2001, n. 118/E
Agenzia Entrate, RIS del 01-10-2001, n. 142/E
Agenzia Entrate, RIS del 21-03-2003, n. 69/E
Agenzia Entrate, RIS del 28-05-2003, n. 118/E
Agenzia Entrate, RIS del 09-02-2004, n. 12/E
DLgs del 10-03-2000, n. 74 - Articolo 10 bis
Agenzia Entrate, RIS del 18-10-2007, n. 296/E
Agenzia Entrate, RIS del 06-03-2009, n. 56/E
Agenzia Entrate, RIS del 11-06-2009, n. 154/E
DPR del 29-09-1973, n. 600 - Articolo 25
DPR del 29-09-1973, n. 602 - Articolo 3
DPR del 29-09-1973, n. 602 - Articolo 8
Sanzione amministrativa:
- omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato;
- omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell'importo non trattenuto.
Sanzione penale:
- mancato versamento, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione del mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d'imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d'imposta: reclusione da 6 mesi a 2 anni.


