16 giugno
Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato
Versamento ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato.
Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (articolo 23, Dpr 600/1973).
Termine ultimo per il versamento delle ritenute sulle corresponsioni effettuate nel mese precedente relative a:
- salari, stipendi, pensioni, ecc.;
- prestazione fondi pensione;
- mance dei croupiers;
- emolumenti arretrati e redditi di lavoro dipendente corrisposti a eredi (escluso Tfr);
- pensioni, vitalizi;
- compensi corrisposti da terzi a dipendenti per incarichi in relazione a tale qualità;
- altri assegni periodici ex articolo 50, Dpr 917/1986;
- borse di studio e assegni corrisposti per fini di studio o addestramento professionale;
- redditi di amministratori, sindaci e revisori di società;
- collaborazioni a giornali, riviste;
- distributori a domicilio di giornali;
- indennità di fine rapporto.
Il versamento va fatto con il Modello F24 telematico.
Codici tributo: 1001: salari, stipendi, pensioni, mance dei croupiers; 1002: emolumenti arretrati e redditi di lavoro dipendente corrisposti a eredi (escluso Tfr); 1004: pensioni, vitalizi e indennità per la cessazione di cariche elettive, borse di studio e assegni corrisposti per fini di studio o addestramento professionale, amministratori, sindaci e revisori di società, collaborazioni a giornali; 1012: indennità di fine rapporto ed equipollenti.
N.B. Sono definite le modalità della nuova procedura semplificata di trasmissione dei dati relativi alle ritenute operate dai sostituti di imposta ex articolo 16, Dlgs 1/2024, in alternativa alla presentazione annuale del Modello 770. La nuova procedura consente ai datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti, al 31 dicembre dell'anno precedente, non superiore a cinque, di comunicare, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati con il Modello F24, anche l'ammontare delle ritenute e trattenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo operate dal 2025, nonché gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento. La modalità di invio dei dati avviene esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate.
Mensile
Agenzia Entrate, CIR del 06-07-2001, n. 67/E
Min. Finanze, CIR del 23-12-1997, n. 326/E
Min. Finanze, RIS del 06-03-2000, n. 23/E, prot n. 124060
Min. Finanze, CIR del 06-11-2000, n. 204/E, prot n. 73847
DLgs del 10-03-2000, n. 74 - Articolo 10 bis
Agenzia Entrate, RIS del 19-04-2002, n. 121/E
Agenzia Entrate, RIS del 18-01-2002, n. 12/E
Agenzia Entrate, RIS del 13-08-2002, n. 281/E
Agenzia Entrate, RIS del 16-09-2002, n. 304/E
Agenzia Entrate, RIS del 11-05-2007, n. 95/E
DPR del 29-09-1973, n. 600 - Articolo 23
DPR del 29-09-1973, n. 600 - Articolo 24
DPR del 29-09-1973, n. 602 - Articolo 3
Agenzia Entrate, RIS del 22-08-2007, n. 234/E
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13
Agenzia Entrate, CIR del 05-03-2008, n. 15/E
Agenzia Entrate, RIS del 14-07-2008, n. 297/E
Sanzione amministrativa:
- omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato;
- omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell'importo non trattenuto.
Sanzione penale:
- mancato versamento, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione del mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d'imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d'imposta: reclusione da 6 mesi a 2 anni.


