1. In sintesi

L’entrata in vigore della legge di Bilancio 2025, in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2024, pone fine alle proroghe legate al regime in parola, stabilendo la natura “strutturale” della norma.

Viene infatti previsto (articolo 1, comma 30) che, con riferimento alle partecipazioni (quotate e non quotate) ed ai terreni, i soggetti interessati (i.e. persone fisiche e soggetti assimilati) possano sempre optare per la rideterminazione del costo fiscale di acquisto dei predetti asset mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 18%.

Le partecipazioni ed i terreni dovranno essere detenuti al 1° gennaio dell’anno in cui si procede alla rivalutazione.

Il termine per versare l’imposta è il 30 novembre di ciascun anno.

Considerando l’entrata in vigore del provvedimento in commento, la norma potrà essere applicata dal 2025.

2. L’ambito soggettivo

Possono beneficiare della disposizione agevolativa de qua quei soggetti che, al 1° gennaio, possiedono titoli, quote o diritti (negoziati o non negoziati in mercati regolamentati), nonché terreni edificabili e con destinazione agricola, suscettibili di produrre redditi diversi di natura finanziaria.

Si tratta, nello specifico, di:

• persone fisiche;

• società semplici e soggetti equiparati;

• enti non commerciali;

• soggetti non residenti, per i terreni ubicati in Italia e per le partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni in Italia.

È possibile rivalutare anche le partecipazioni ed i terreni detenuti attraverso società fiduciarie, purché il fiduciante rientri tra i soggetti indicati sopra.

Sono sempre esclusi i titolari di reddito d’impresa.

3. L’ambito oggettivo

La rivalutazione ha per oggetto partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1° gennaio, a titolo di proprietà o di altro diritto reale (e.g. usufrutto o nuda proprietà).

Terreni

Possono essere oggetto di rivalutazione le seguenti tipologie di terreni:

• terreni lottizzati o sui quali sono state eseguite opere per renderli edificabili;

• terreni edificabili;

• terreni agricoli (i terreni che non rientrano in nessuna delle due precedenti tipologie).

Partecipazioni

Possono essere oggetto di rivalutazione:

• le partecipazioni rappresentate da titoli azionari (azioni);

• le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (e.g. quote di S.r.l. o di società di persone);

• i diritti o i titoli, non quotati nei mercati regolamentati, attraverso i quali possono essere acquisite le suddette partecipazioni (e.g. warrant, opzioni, obbligazioni convertibili in azioni etc).

4. Il calcolo della base imponibile

La base imponibile sulla quale applicare l’imposta sostitutiva è pari:

1. per i titoli, le quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, alla frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima;

2. per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, al valore normale con riferimento al mese di dicembre dell’anno precedente a quello in cui si procede alla rivalutazione;

3. per i terreni edificabili e con destinazione agricola, al valore normale determinato sulla base di una perizia giurata di stima.

5. La perizia

Come detto poc’anzi, con riferimento:

• ai titoli, le quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione; ed

• ai terreni edificabili e con destinazione agricola;

per poter determinare la base imponibile sulla quale applicare l’imposta sostitutiva (nonché il valore di rivalutazione da assumere in luogo del costo o valore di acquisto) occorre predisporre una apposita perizia giurata di stima.

La perizia, redatta sotto le responsabilità sancite dall’articolo 64 Codice di procedura civile da professionisti abilitati (e.g. dottori commercialisti ed esperti contabili, revisori, ingegneri, agronomi), dovrà essere giurata entro il 30 novembre e dovrà stimare il valore del bene in oggetto al 1° gennaio dell’anno in cui si intende procedere alla sua rivalutazione.

6. Gli effetti

La disposizione agevolativa in esame consente di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore rivalutato come sopra determinato.

Utilizzo del valore rivalutato: focus sulle partecipazioni (quotate e non).

Partecipazioni non quotate

Nel caso in cui il contribuente abbia optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze ai sensi degli articoli 6 e 7 del Dlgs 461/1997 tramite un intermediario abilitato (c.d. “regime del risparmio amministrato” e del “risparmio gestito”), la norma in esame specifica che gli intermediari tengono conto del nuovo valore in luogo del costo di acquisto solo dopo aver ricevuto la copia della perizia giurata, unitamente ai dati dell’estensore della stessa e al codice fiscale della società periziata (sul punto cfr. circolare 47 del 5 giugno 2002).

Tale condizione non è necessaria per i contribuenti che versano l’imposta sui redditi diversi di natura finanziaria in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (c.d. “regime dichiarativo”).

In quest’ultimo caso, infatti, la predisposizione della perizia necessaria ai fini della rideterminazione del costo o del valore della partecipazione, può essere effettuata anche successivamente alla cessione della partecipazione stessa ma sempre entro il 30 novembre, termine ultimo per il pagamento dell’imposta sostitutiva.

Partecipazioni quotate

In caso di applicazione del regime “dichiarativo”, con riferimento ai titoli negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, venuta meno la necessità di predisporre una perizia giurata di stima, il contribuente deve predisporre (e conservare) un apposito prospetto nel quale sono indicati per ciascun titolo oggetto di rideterminazione del valore, i prezzi rilevati nel relativo mercato o sistema multilaterale di negoziazione nel mese di dicembre, nonché la relativa media aritmetica.

Tale prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Agenzia delle Entrate, da parte del contribuente.

Nel caso di opzione per l’applicazione del regime del “risparmio amministrato”, invece, il soggetto interessato comunica all’intermediario che si è avvalso della rideterminazione, fornendo il predetto prospetto unitamente alla documentazione attestante il versamento dell’intero importo (o della prima rata).

In questo caso, al fine di consentire all’intermediario di utilizzare il valore rideterminato ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza (cfr. Circ. 26 giugno 2023, n. 16), il soggetto interessato dovrà versare l’imposta sostitutiva (e fornire evidenza di ciò) all’intermediario prima della cessione della partecipazione.

7. Il versamento dell’imposta sostitutiva

Per poter beneficiare della rivalutazione, il soggetto interessato è tenuto a versare, entro il 30 novembre di ogni anno, l’imposta sostitutiva (con aliquota del 18%) come sopra determinata.

I soggetti che decidono di rideterminare il costo delle partecipazioni o dei terreni già oggetto di precedenti rivalutazioni possono (alternativamente):

• scomputare l’imposta sostitutiva precedentemente versata, se riferibile ai medesimi beni;

• chiedere il rimborso di tale imposta pagata precedentemente, entro i termini di decadenza di 48 mesi.

L’imposta sostitutiva così determinata dovrà essere versata con modello F24 con possibilità di compensare l’importo dovuto a titolo d’imposta, in tutto o in parte, con crediti fiscali e contributivi.

Nel modello F24, il contribuente utilizza i codici tributo di seguito riportati indicando come anno di riferimento l’anno di possesso del bene rivalutato:

• 8055, per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati;

• 8056, per i terreni edificabili o con destinazione agricola;

• 8057, per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

Il versamento può essere effettuato:

• in un’unica soluzione, entro il 30 novembre;

oppure

• in tre rate annuali di pari importo con scadenza 30 novembre (sull’importo delle rate al 30 novembre t+1e 30 novembre t+2 sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo).

Si ricorda che i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni devono essere indicati in dichiarazione dei redditi.

In particolare, in caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni, si deve compilare l’apposita sezione del quadro RT e per la rideterminazione del valore dei terreni si deve compilare l’apposita sezione del quadro RM.

L’omessa indicazione in dichiarazione dei redditi dei dati relativi costituisce una violazione formale, alla quale si applica la sanzione con un minimo di euro 250 fino ad un massimo di euro 2.000.

In ogni caso restano impregiudicati gli effetti della rideterminazione (cfr. circolare 1 del 15 febbraio 2013).

8. Il calcolo di convenienza

Da ultimo è giusto il caso di segnalare che, affinché il regime in parola risulti conveniente, è necessario che l’imposta sostitutiva del 18%, applicata sul valore dell’asset detenuto, risulti inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di rivalutazione.

Considerato che il rapporto tra le due imposte (18% e 26%) è di 0,6923, tralasciando gli oneri connessi (e.g. il costo della perizia) ed assumendo che il valore utilizzato ai fini della rivalutazione sia pari al corrispettivo di cessione, la rivalutazione risulta conveniente per il contribuente quando la plusvalenza realizzata risulta superiore al 69,23%:

• del valore normale delle partecipazioni quotate;

oppure

• al valore rilevato in sede di perizia per le partecipazioni non quotate ed i terreni;

ovvero, a specchio, quando il costo fiscale è inferiore o uguale al 30,77% del valore di cessione.

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