In caso di adesione alla rottamazione quater in pendenza di giudizio, l’estinzione del processo non richiede il pagamento integrale delle somme dovute. Allo scopo, sono infatti sufficienti la trasmissione dell’istanza, corredata dall’impegno a rinunciare al giudizio, il provvedimento di accoglimento dell’agente della riscossione e la prova dei pagamenti effettuati sino alla data di richiesta dell’estinzione. L’affermazione è contenuta nell’ordinanza n. 24428 depositata ieri dalla Corte di cassazione...

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