30 settembre

Rottamazione del magazzino, proroga

La proroga interessa ai soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e ai soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare per i quali la scadenza del termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023 è antecedente al 30 settembre 2024.

Scade oggi il termine per il versamento della prima rata (50%) dell’imposta sostitutiva dovuta (Irpef, Ires e Irap pari al 18%) e dell'Iva determinata in base all'aliquota media 2023 per la cd. «rottamazione del magazzino» prevista dall'articolo 1, commi 78-85, legge 213/2023 (Finanziaria 2024), ossia l’adeguamento delle esistenze iniziali all’1 gennaio 2023.

Il differimento riguarda la prima rata per i soggetti per i quali il termine scadeva entro oggi. Scade oggi il termine anche per la seconda rata (originariamente fissato con quello del versamento della seconda rata di acconto delle imposte, 30 novembre) se, in applicazione del primo differimento, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda.

Inoltre, i soggetti per cui il termine di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro il 29 settembre 2024, possono effettuare l'adeguamento delle esistenze iniziali entro oggi nelle scritture contabili relative all'esercizio successivo.

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