Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 5889 del 2026, risolvono il contrasto giurisprudenziale a cui il legislatore aveva già tentato di ovviare attraverso una norma ad hoc. La Cassazione offre diverse argomentazioni per superare le possibili obiezioni che si sarebbero potute muovere nei confronti dell’intervento legislativo. Viene inoltre chiarito che la definizione vale per i carichi non tributari affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, rafforzando l’idea dell’esistenza di un principio di unitarietà della riscossione a mezzo ruolo. Infine, con riferimento alle fattispecie tributarie plurisoggettive, si precisa che la rottamazione quater opera anche nei confronti del coobbligato non aderente.

Cassazione, sentenza 5889/2026

Considerazioni introduttive

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 15 marzo 2026, n. 5889, hanno, finalmente, risolto i problemi sorti con riguardo alla c.d. “rottamazione quater” (di cui all’articolo 1, commi da 231 a 252, legge 197/2022 - legge di Bilancio 2023).

In dettaglio, per le Sezioni Unite:

  • l’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata «si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione … della dichiarazione [di adesione] … e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata».
  • la rottamazione quater «può essere esperita anche per debiti di natura non tributaria, purché risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022»;
  • la rottamazione quater, «nel caso di solidarietà passiva per il debito posto in riscossione … produce i suoi effetti sostanziali e processuali, tra i quali l’estinzione del giudizio, anche nei confronti del co-obbligato non aderente».

Nel caso posto alla base della sentenza in questione, si discuteva...

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