31 luglio
Rottamazione quater, versamento delle somme dovute
Versamento delle somme dovute in un'unica soluzione in seguito alla presentazione delle domande per la riammissione alla rottamazione quater.
Gli interessati sono i contribuenti che risultano avere carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nella inefficacia della definizione agevolata, a causa di omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme che erano da corrispondere per effetto alla adesione alla predetta procedura di definizione agevolata.
I soggetti che, al 31 dicembre 2024, nell’ambito della procedura di definizione agevolata delle cartelle ex articolo 1, comma 235, legge 197/2022 (cd. rottamazione-quater), sono incorsi in un mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla procedura agevolata (presentata entro il 30 giugno 2023), possono essere nuovamente riammessi. Per la riammissione occorreva presentare una dichiarazione entro il 30 aprile 2025.
Alle somme dovute sono applicati gli interessi al tasso del 2% annuo dall'1 novembre 2023 e vanno versate:
- in unica soluzione, entro oggi;
- nel numero massimo di 10 rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 per le prime due rate; il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027 per le rate successive.
Agenzia Entrate, FAQ del 10-07-2025
Agenzia Entrate, COMS del 16-06-2025
Agenzia Entrate, Risposte agli interpelli del 07-07-2025, n. 176
DPR del 29-09-1973, n. 602 - Articolo 48 bis
Agenzia Entrate, Risposte agli interpelli del 12-03-2024, n. 68
L del 29-12-2022, n. 197 - Articolo 1.057
DLgs del 05-08-2024, n. 108 - Articolo 6
Agenzia Entrate, Risposte agli interpelli del 28-02-2024, n. 54


