L’emissione di un atto istruttorio o di accertamento produce effetti sia sulle modalità di versamento degli importi della definizione sia sul calcolo del credito d’imposta da sanare, ma non per tutti gli atti. L’articolo 5, comma 12, del Dl 146/2021 dispone che la procedura prevista dai commi da 7 a 10 non può essere usata per il riversamento dei crediti il cui uso in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto (22 ottobre 2021).
La norma, sempre al comma 12, evidenzia che se vi è stata la consegna di un Pvc o di un atto di recupero prima del 22 ottobre 2021 e questo non è divenuto definitivo entro tale data, il contribuente non potrà usufruire della rateizzazione: l’intero importo della sanatoria andrà versato entro il 16 dicembre 2022.
Quanto, invece, all’individuazione dell’importo da riversare, le istruzioni al modello di riversamento specificano che, in presenza di un atto istruttorio (Pvc) o di recupero, il contribuente deve «riversare l’intero importo del credito contestato per la parte che rientra in una o più casistiche indicate». Ciò significa che l’obbligatorietà interessa tutti gli atti emessi fino al giorno di invio dell’istanza di riversamento?
La risposta si trova nella norma e nel provvedimento delle Entrate del 1° giugno scorso (prot. 188987/2002). L’articolo 5, comma 12, stabilisce che «nel caso in cui l’utilizzo del credito d’imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi».
Poiché l’obbligatorietà del riversamento dell’importo contestato si ricollega solo agli atti non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della norma, si può concludere che essa debba riguardare solo quelli consegnati o notificati entro tale termine. A favore di questa interpretazione interviene anche il provvedimento del 1° giugno 2022 che sottolinea (paragrafo 8.3) che «la rateazione non è ammessa nel caso in cui l’importo del credito di imposta da riversare sia stato accertato con atto di recupero o atto impositivo, notificato alla data del 22 ottobre 2021 e non ancora divenuto definitivo a tale data, ovvero constatato con processo verbale già consegnato alla medesima data».
Quindi solo nel caso di atti non definitivi o di Pvc notificati prima del 22 ottobre 2021 si applica la regola in base alla quale –se si vuole aderire alla sanatoria – occorre riversare l’esatto importo contestato dall’ufficio e il tutto in un’unica rata. Perciò, tutti gli altri atti trasmessi successivamente non comportano alcuna restrizione né in termini quantitativi, né per quanto concerne le modalità di versamento.

