Adempimenti

Sanzione ravvedibile in caso di violazione

Ravvedimento operoso in caso di tardivo adempimento dell’obbligo di memorizzazione e di trasmissione dei dati

Ravvedimento operoso in caso di tardivo adempimento dell’obbligo di memorizzazione e/o di trasmissione dei dati dei corrispettivi. Il mancato rispetto dei termini previsti configura, infatti, per entrambe le fasi di cui si compone l’obbligo dei corrispettivi telematici, un’omissione sanzionabile.

Il chiarimento

Le Entrate chiariscono comunque come sarà applicabile un’unica sanzione anche quando le violazioni abbiano riguardato entrambe le fasi: ciò in quanto l’omessa o infedele memorizzazione seguita dalla tardiva ovvero omessa trasmissione dei dati, configurano, sotto il profilo sanzionatorio, un unico comportamento consistente nell’omesso, errato o infedele adempimento dell’obbligo.

Gli effetti

La prima conseguenza, evidenziata nella circolare 3/E, consiste nel fatto che l’esercente che abbia effettuato una corretta memorizzazione cui non abbia fatto tuttavia seguito la trasmissione dei dati risulta sanzionabile allo stesso modo dell’esercente che abbia effettuato una memorizzazione infedele inviandone comunque regolarmente il dato.

Il secondo aspetto è la sanzionabilità del comportamento anche quando sia dipeso da eventi straordinari, quali un dispositivo fuori servizio. In tali ipotesi - considerate eccezionali- la memorizzazione del dato va effettuata utilizzando le procedure alternative previste, annotando le operazioni effettuate su un apposito registro, da tenere anche in modalità informatica, mentre i dati vanno comunque inviati per non incorrere in sanzioni. Si potrebbe a tal fine recuperare i dati e trasmetterli all’Agenzia avvalendosi del portale «Fatture e corrispettivi».

Le forme di documentazione

Infine, secondo le Entrate, la sostanziale continuità tra le precedenti forme di documentazione (scontrino e ricevuta fiscali) e l’obbligo dei corrispettivi telematici, comporta che per il computo del numero di violazioni realizzate nel quinquennio, che determina l’applicazione di sanzioni accessorie, si debba tenere conto cumulativamente di quelle poste in essere in vigenza delle diverse disposizioni.

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