L’articolo 5 del Dlgs 87/2024, nella parte in cui, con riferimento alle sanzioni amministrative tributarie riformate in attuazione della legge delega 111/2023, deroga al principio del favor rei, si pone in contrasto con l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta di Nizza (così come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea) e, pertanto, deve essere disapplicato. Ne consegue l’obbligo per l’agenzia delle Entrate di ricalcolare quanto dovuto sulla base delle sanzioni più favorevoli introdotte dal citato Dlgs 87/2024. Così ha stabilito la Cgt di primo grado di Roma con la sentenza 2288 del 16 febbraio scorso.

Cgt primo grado di Roma, sentenza 2288/2026

Premesse argomentative

Il rigore della decisione in commento riposa su imprescindibili premesse argomentative che meritano di essere ripercorse anche per la valenza generale che effettivamente assumono circa il ruolo del giudice di merito nel dialogo con le alt(r)e Corti. Per giungere immediatamente al punto centrale della decisione in commento, si parte dalla frase di chiusura di un recente scritto sui limiti di legittimità della deroga al principio del favor rei per cui «se il principio della retroattività della lex ...

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