È ammissibile il ricorso anche se la sottoscrizione non è autenticata digitalmente. E la competenza territoriale degli uffici per l’emissione degli atti di accertamento è determinata sulla base del domicilio fiscale indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, a prescindere da altri elementi. A giungere a queste conclusioni è la sentenza 164/2/2020 della Ctp di Reggio Emilia (presidente e relatore Montanari), depositata il 29 luglio 2020.
La vicenda trae origine dalla notifica da parte dell’agenzia delle Entrate e Riscossione di alcuni avvisi di accertamento. Il contribuente, ritenendo illegittima la pretesa fiscale, impugnava i provvedimenti, eccependo preliminarmente il difetto di competenza territoriale dell’ufficio (articolo 31 del Dpr 600/1973). Rispetto al domicilio fiscale indicato nella dichiarazione relativa ai periodi di imposta in contestazione, era competente una diversa direzione provinciale.
L’ufficio, a propria volta costituendosi in giudizio, chiedeva in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso, poiché la sottoscrizione non risultava autenticata digitalmente, in violazione dell’articolo 16 bis del Dlgs 546/1992. Da una verifica del fascicolo telematico, emergeva che il ricorso era un semplice atto cartaceo firmato e scansionato, privo di qualsiasi sottoscrizione digitale.
Risultavano, così, sconosciute sia la validità della firma sia l’identità del firmatario, esclusa pertanto dall’elenco dei certificati affidabili.
I giudici emiliani, respingendo le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Agenzia, hanno innanzitutto precisato che la norma che disciplina il deposito telematico del ricorso (articolo 16 bis del Dlgs 546/1992) non contiene un’espressa sanzione di inammissibilità, in presenza di una qualche irregolarità di natura tecnica.
L’inammissibilità del ricorso, infatti, disciplinata da altro articolo del decreto sul processo tributario (articolo 18), può derivare espressamente dall’omessa indicazione nel ricorso dei dati essenziali che consentono di individuare l’organo adito, le parti, l’oggetto della domanda con i relativi motivi e la mancata sottoscrizione del difensore.
Nel caso in esame, invece, secondo la Ctp l’atto risultava regolarmente sottoscritto da un difensore la cui identità non era sconosciuta. Infatti, risultava confermata anche dai dati anagrafici riportati sia nel ricorso sia nei documenti compilati per il successivo deposito e conseguentemente corrispondeva con quanto risultante dalla ricevuta di accettazione e di iscrizione a ruolo.
Per quanto riguarda, poi, l’eccezione sulla competenza territoriale, i giudici di merito hanno chiarito che, a norma dell’articolo 31 del Dpr 600/1973, è legittimato a emettere gli atti di accertamento l’ufficio della direzione provinciale nella cui circoscrizione è situato il domicilio fiscale del contribuente, individuato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo oggetto di accertamento. Pertanto, l’eventuale diverso domicilio indicato in altri atti e documenti (nella fattispecie il Pvc), non rileva ai fini dell’individuazione dell’ufficio di competenza, che rimane così sempre vincolato al modello Unico presentato.

