Consob può evitare di svolgere accertamenti e può invece infliggere una sanzione di sua competenza, fondandosi sulle sole verifiche condotte da Banca d’Italia. E poi: non esiste bis in idem quando emerge una pluralità di condotte illecite incasellate in diverse misure punitive applicate dalle due Autorità. A queste conclusioni arriva la Corte di cassazione con la sentenza numero 21017 della Seconda sezione civile (si veda anche Il Sole 24 Ore del 7 agosto scorso) che ha respinto il ricorso presentato dall’amministratore di una società di gestione del risparmio, sanzionato con 25.000 euro per violazione della disciplina sul conflitto d’interessi, accertata dagli ispettori di Banca d’Italia.
Tra i motivi alla base del ricorso, la difesa aveva anche sostenuto l’impossibilità per Consob di applicare la sanzione sulla base unicamente degli accertamenti ispettivi di Banca d’Italia. Tuttavia la Cassazione è stata di parere diverso, chiarendo la necessità di fare riferimento al principio del buon andamento della pubblica amministrazione, che si traduce nella cooperazione e nello scambio di informazioni tra le Autorità di vigilanza, per evitare duplicazioni nell’esercizio delle funzioni e per ridurre al minimo gli oneri a carico dei soggetti sottoposti a vigilanza.
E allora, il Testo unico della finanza prevede che la Banca d’Italia e la Consob collaborano tra loro, anche attraverso lo scambio di informazioni e che, per ragioni di coordinamento, stipulano un protocollo d’intesa, che ha per oggetto, tra l’altro, lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate. Ciascuna Autorità poi comunica all’altra le ispezioni disposte, con la possibilità per quest’ultima poi di chiedere accertamenti ulteriori sui profili di propria competenza.
Di questo complesso normativo la conseguenza è che «legittimamente la Consob può utilizzare, al fine dell’emanazione del provvedimento sanzionatorio, gli esiti, ad essa comunicati, della verifica ispettiva svolta dalla Banca d’Italia, essendo da escludere che allo scambio di informazioni debba seguire, da parte dell’Autorità ricevente l’espletamento in via autonoma di nuovi accertamenti rispettivi».
La difesa aveva poi contestato il fatto che le osservazioni critiche di Consob riguardassero le medesime condotte già oggetto di un procedimento sanzionatorio avviato da Bankitalia e notificato in precedenza. Per la Cassazione, però, va ricordato che il principio del ne bis in idem non scatta nel caso di condotte illecite sanzionate, nei rispettivi ambiti, dalle Autorità di vigilanza.
E proprio questo era avvenuto nel caso approdato sino alla Cassazione perché il provvedimento sanzionatorio emesso da Banca d’Italia aveva avuto per oggetto comportamenti dell’amministratore contrari ai criteri di sana e prudente gestione, mentre la delibera punitiva di Consob riguardava l’inadempimento dell’obbligo di organizzarsi in modo da ridurre al minimo il rischio di conflitti d’interesse anche tra patrimoni gestiti.

