Sisma bonus anche per la demolizione e ricostruzione di interi edifici che si trovano nelle zone sismiche 2 e 3. Imposta di registro, ipotecaria e catastale fisse per l’acquisto di interi fabbricati, purché, tra le altre, demoliti, ricostruiti e ceduti entro il decimo anno successivo. Entrambe le agevolazioni si riferiscono alle immobiliari di costruzione o di ristrutturazione.
Il Decreto crescita, e precisamente l’articolo 8 del Dl 34 del 30 aprile scorso, ha apportato modifiche all’articolo 16 del decreto-legge 63/2013, che dispone in merito al cosiddetto sisma bonus, stabilendo che la detrazione del 75 per cento e dell’85 per cento, sull’ammontare massimo di spesa di euro 96mila, riconosciuto agli acquirenti di immobili ceduti dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono alla demolizione e ricostruzione di interi edifici e alla loro cessione entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, spetta non solo per gli edifici che si trovano in zona sismica 1, ma, a seguito della predetta modifica, anche nelle zone sismiche 2 e 3.
Per poter beneficiare delle detrazioni indicate, è necessario che via sia il passaggio a una, per il 75 per cento, o due classi, per l’85 per cento, inferiori di rischio.
Facendo presente che i soggetti beneficiari della detrazione possono optare, in sostituzione della detrazione, per la cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi oppure ad «altri soggetti privati», esclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, che possono successivamente cedere il credito, sempre il Dl 34/2019 ha altresì introdotto un’agevolazione in tema di imposta di registro sempre a favore delle imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.
Viene stabilito che per l’acquisizione, da parte di tali imprese, di interi fabbricati, si applicano l’imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Per l’applicazione di tali aliquote fisse è necessario, però, che le imprese acquirenti provvedano alla demolizione e ricostruzione dei fabbricati entro i successivi 10 anni dall’acquisizione, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B.
Le imprese possono anche variare la volumetria, rispetto al fabbricato precedente, purché sia consentito dalle «vigenti norme urbanistiche». L’ulteriore condizione posta dalla norma è che, nel medesimo termine di dieci anni sopra indicato, i fabbricati vengano anche ceduti.
Qualora non fossero rispettate le predette condizioni, la norma prevede l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria, nonché l’applicazione della sanzione del 30 per cento e degli interessi di mora dal momento dell’acquisto dell’immobile.
Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

