Imposte

Sismabonus al 110% anche sugli edifici non abitativi

La guida dell’Ance fa il punto tra l’altro sugli immobili posseduti dalle imprese, in linea di principio non agevolati

Il superbonus del 110% può essere riconosciuto anche ai soggetti che operano in regime d’impresa, nel caso «di unità immobiliari possedute da imprese all'interno di edifici condominiali e relativamente ai lavori eseguiti sulle parti comuni degli stessi». Lo ribadisce l’Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili) con la guida operativa «Superbonus al 110%».

L’Ance dà atto che, in generale, «sono esclusi gli immobili posseduti da imprese, che possono contare sulle percentuali “ordinarie”». Con l’eccezione, però, degli immobili posseduti da imprese nell'ambito di condomìni in cui vengono eseguiti lavori su parti comuni (ad esempio, i negozi al pianterreno, gli uffici, ma anche gli appartamenti posseduti da società).

La Guida menziona anche la recente risoluzione 34/E/2020 con cui – superando il precedente orientamento di cui alle risoluzioni 303/E/2008 e 340/E/2008 ed in linea con quanto sostenuto dall’Ance sin dall’introduzione dell’ecobonus – l’Agenzia ammette la possibilità per le imprese di detrarre anche le spese per interventi di risparmio energetico o di messa in sicurezza sismica effettuati su:
immobili “merce” delle imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare;
immobili locati a terzi da parte di società immobiliari.

Questa risoluzione, però, «può incidere sulla possibilità per le imprese di costruzione di fruire dei nuovi Superbonus, conformemente alla disciplina degli stessi, solo per gli interventi condominiali effettuati dalle imprese di costruzione sui beni immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”».

Le spese agevolate
Relativamente alle spese ammissibili viene chiarito che:
il lasso temporale 1° luglio 2020-31 dicembre 2021 prescinde dalla data di stipula del contratto e dell’inizio lavori e, quindi, potrebbero essere anche precedenti a tale periodo rilevando la data di sostenimento della spesa;
vi rientrano anche le spese sostenute per il rilascio di attestazioni, asseverazioni, progettazione, direzione lavori, nonché del visto di conformità dei dati della documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione potenziata, ove richiesto, a cura dei soggetti autorizzati (ad esempio, commercialisti, ragionieri, periti commerciali).

Sismabonus su immobili ristrutturati da imprese
Nel merito delle singole agevolazioni rilevante è il chiarimento circa gli interventi legati al “sismabonus su singole unità” e “sismabonus acquisti” per i quali l’Ance evidenzia l'importanza assunta dal titolo autorizzativo che dovrà riportare la dicitura:

«ristrutturazione» per quanto riguarda il sismabonus su singole unità, ammessa anche con demolizione e ricostruzione, quando quest’ultimo intervento ha le caratteristiche per rientrare nell’articolo 3, lettera d) del Dpr 380/2001 (caratteristiche da ultimo modificate dal decreto Semplificazioni, si veda l’articolo su NT+ Fisco);

«demolizione e ricostruzione» per il “sismabonus acquisti” (cioè l’acquisto di immobili ristrutturati da imprese con il sismabonus, agevolato dal comma 1-septies dell’articolo 14 del Dl 63/2013).

Quest’ultimo intervento potrà essere utilizzato anche per le cessioni di immobili non abitativi. Già nella normativa istitutiva, infatti, non rileva il tipo di fabbricato ceduto (abitazione, immobile produttivo, commerciale locato eccetera), né il soggetto beneficiario, che potrebbe essere anche un’impresa, oltre che un privato. Infine, sempre in tema di sismabonus, viene chiarito che in caso di cessione del corrispondente credito a un’impresa di assicurazione e contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione Irpef del premio assicurativo è aumentata dall’attuale 19% (ex articolo 15, comma 1, del Tuir) al 90 per cento.


Per saperne di piùRiproduzione riservata ©