Professione

Società benefit, via libera anche per la Stp dei commercialisti

Il Cndcec consente l’iscrizione all’Albo con la nuova modalità organizzativa: nessun controllo sulle finalità sociali

È possibile costituire una Stp Sb vale a dire una società tra professionisti che assuma le caratteristiche di una società benefit: lo afferma il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti nella nota PO 77/2021 del 12 maggio 2021. La connotazione “benefit” (articolo 1, commi 376-384, legge 208/2015) di una Stp non è infatti incompatibile con la peculiare caratteristica dell’oggetto sociale della Stp, vale a dire che si deve trattare di un oggetto esclusivamente preordinato allo svolgimento di una attività professionale “protetta” da parte dei soci professionisti.

Modelli conciliabili
La forma della Stp e le caratteristiche della Sb sono ritenute conciliabili in quanto la società benefit non configura un nuovo modello societario o una specifica forma giuridica: la destinazione dell’attività a finalità di “beneficio comune” si traduce in una particolare qualificazione per la società con questa impostazione in quanto la caratteristica peculiare delle società benefit è quella di subordinare l’acquisizione della qualifica al perseguimento di «una o più finalità di beneficio comune» in ambito sociale, ambientale, culturale e/o di pubblica utilità.

Tale «beneficio» deve essere identificato in «uno o più effetti positivi» o nella «riduzione degli effetti negativi» nei confronti di una o più categorie di soggetti compresi tra gli stakeholders della Sb: la legge individua tali categorie nelle persone, nelle comunità, nei territori e nell’ambiente, nei beni e attività culturali e sociali, negli enti e nelle associazioni e in altri portatori di interesse, diversi, dunque, da persone, enti, comunità, territori e beni.La compatibilità tra Stp e Sb si traduce, dunque, a livello statutario, nell’affiancare le clausole prescritte dalla legge 183/2011 (e dal Dm 34/2013) per la Stp a quelle occorrenti (ai sensi della legge 208/2015) per indirizzare la società in senso benefit.

L’adeguamento dello statuto
E così:
O la denominazione della società può contenere, in acronimo e/o per esteso, oltre che l’indicazione di Stp, anche quella di Sb;

Onell’ oggetto sociale, lo statuto della Stp Sb deve esplicitare (oltre che l’attività professionale e la sua esclusività) anche le finalità di beneficio comune della società; il Cndec prescrive che si deve trattare di una «elencazione dettagliata» di finalità e soggetti beneficiari;

Olo statuto deve prevedere che gli amministratori debbono agire nel nome del «bilanciamento dell’interesse dei soci» nonché delle «finalità di beneficio comune e degli interessi delle categorie» a cui favore la società rivolge la propria attenzione;

Olo statuto deve disporre che l’organo amministrativo nomini uno o più soggetti responsabili del perseguimento delle finalità di beneficio comune, eventualmente specificandone caratteristiche soggettive (può trattarsi anche di un soggetto esterno alla società), compiti e funzioni; si può anche prevedere che si tratti di uno o più amministratori;

O la società deve redigere una relazione annuale particolareggiata sul perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio.
Il Cndec infine ricorda che l’Ordine cui la Stp è iscritta non ha poteri di controllo sul perseguimento delle finalità benefit, che invece spettano all’Antitrust.

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