Perdite 2020 sterilizzate ai fini delle conseguenze sul patrimonio previste dal Codice civile, ma solo per il periodo compreso tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020, da intendersi come esercizi chiusi in tale arco temporale. La conversione in legge senza modifiche dell’articolo 6 del Dl Liquidità (si veda Il Sole 24 Ore del 5 giugno) conferma una boccata d’ossigeno importante per le imprese, anche se i limiti temporali della norma fanno emergere qualche preoccupazione.

Lo scopo della disposizione – descritto nella Relazione illustrativa – è evitare che la perdita del capitale dovuta alla crisi da Covid-19, ponga gli amministratori nell’alternativa tra l’immediata messa in liquidazione anche per imprese performanti fino a pochi mesi fa, e il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa, ai sensi dell’articolo 2486 del Codice civile.

Vediamo i casi che si possono verificare, limitandoci per agli esercizi coincidenti con l’anno solare.

Esercizio chiuso al 31/12/2019. La società può trovarsi:
1. in utile o con perdite (non coperte da riserve) che intaccano il capitale per non oltre un terzo: nessun problema;
2. con perdite che intaccano il capitale per oltre un terzo ma non lo fanno scendere al di sotto del limite minimo: occorre convocare l’assemblea per assumere gli opportuni provvedimenti, che potranno anche consistere nel confidare che la situazione si riequilibri nel 2020;
3. con perdite che intaccano il capitale oltre il terzo e lo portano sotto il minimo legale: la società va ricapitalizzata o trasformata in società di persone; in mancanza essa si scioglie e gli amministratori devono limitarsi a una gestione conservativa.

Negli ultimi due casi non potrà essere applicato l’articolo 6 del Dl 23/2020, che, secondo la lettura prevalente delle disposizione, non riguarda l’esercizio 2019.

Esercizio chiuso al 31/12/2020. La società può trovarsi:
1. in utile o con perdite (non coperte da riserve) che intaccano il capitale per non oltre un terzo: nessun problema;
2. con perdite che (comprese quelle pregresse) intaccano il capitale per oltre un terzo ma non lo fanno scendere al di sotto del limite minimo: occorre convocare l’assemblea ma non assumere gli «opportuni provvedimenti»;
3. perdite che (comprese quelle pregresse) intaccano il capitale oltre il terzo e lo portano sotto il minimo legale: anche in questo gli amministratori devono convocare l’assemblea, ma quest’ultima non è tenuta ad assumere i provvedimenti previsti dal Codice, neppure se il 2020 è il secondo anno “di grazia”, dopo il primo rinvio già operato in chiusura dell’esercizio 2019 (si veda Il Sole 24 Ore del 13 aprile scorso).

Negli ultimi due casi vi è applicazione dell’articolo 6 del Dl 23/2020.

I costi fissi di gestione
La conversione in legge del decreto non ha inserito nella norma un possibile comma aggiuntivo, suggerito dalla Commissione bilancio, secondo cui i costi fissi di gestione sostenuti dalle imprese nel periodo 9 aprile-31 dicembre 2020 avrebbero potuto essere capitalizzati e ammortizzati in più anni, alla stregua di immobilizzazioni immateriali. L’obiettivo poteva forse essere condivisibile, ma non così il modo di raggiungerlo: al di là dell’estrema relatività del concetto di «costi fissi di gestione» (che avrebbe portato a delle forzature), se il problema è gestire il futuro delle perdite 2020, è su queste ultime che occorre agire, non alterare le regole contabili per far finta che non esistano (si veda anche l’articolo in basso)

Giova forse ricordare che con l’articolo 3, comma 1-bis, del Dl 282/2002 fu (inopinatamente) concesso alle società sportive professioniste di “inquinare” i loro bilanci (per di più richiedendo il consenso del collegio sindacale) permettendo l’iscrizione nell’attivo (tra gli oneri pluriennali da ammortizzare in dieci quote costanti) delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni degli sportivi professionisti, ossia, essenzialmente, delle perdite. Un’esperienza da non ripetere.

L’IMPATTO DEL DECRETO LIQUIDITÀ: TRE ESEMPI

PERDITE STERILIZZATE
Alfa Spa al 31.12.2019 ha:
• capitale sociale: 600.000
• riserve: 100.000
• perdite: 350.000
Azzerate le riserve, le perdite riducono il capitale per oltre 1/3 ma non sotto i limiti di legge. Gli amministratori devono convocare l’assemblea (articolo 2446, Cc), sottoponendo una relazione sulla situazione della società, con le osservazioni del collegio sindacale. L’assemblea può ricapitalizzare o attendere.

Al 31.12.2020 ha:
• capitale sociale: 600.000
• perdite: 580.000
L’assemblea prenderà atto che il capitale si è ridotto sotto i limiti legge, ma in base all’articolo 6 del Dl 23 non sarà tenuta a ricapitalizzare.

INTERVENTO IMMEDIATO
Beta Spa al 31.12.2019 ha:
• capitale sociale: 600.000
• perdite: 600.000
Le perdite hanno azzerato il capitale: la ricapitalizzazione non può essere rimandata al 2021, anche perché non risulta applicabile l’articolo 6 del decreto Liquidità. In presenza dei requisiti, l’operazione potrà sfruttare i benefici dell’articolo 26 del decreto Rilancio.

Dopo la ricapitalizzazione, al 31.12.2020 Beta Spa ha:
• capitale sociale: 300.000
• perdite 2020: 300.000
Gi amministratori devono convocare l’assemblea e informare i soci della situazione patrimoniale in essere, ma - in base all’articolo 6 del Dl 23 - non dovranno ricapitalizzare.

LE PERDITE NEL 2021
Gamma Spa, che nel 2020 non ha chiuso in perdita, al 31.12.2021 presenta la seguente situazione:
• capitale sociale: 200.000
• perdite: 190.000
In questa situazione, l’assemblea obbligatoriamente convocata dagli amministratori della società dovrà intervenire senza indugio con una delle scelte messe a disposizione dal Codice civile (ricapitalizzazione, trasformazione in società di persone, messa in liquidazione). Nella situazione appena descritta non può operare l’articolo 6 del Dl 23/2020.

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