Il richiamo all’interesse delle future generazioni nell’articolo 9 della Costituzione sembra imporsi come uno degli aspetti più rilevanti della riforma del 2022, in quanto consente di proiettare la tutela dell’ambiente al di là di una visione di breve termine e al tempo stesso di favorire nuove importanti declinazioni del dovere di solidarietà. Partendo da queste premesse, il contributo prova a esaminare alcuni possibili sviluppi di tale riflessione in ambito tributario, sia in relazione ai processi decisionali pubblici sia all’attività interpretativa e applicativa dei giudici.

Il tempo della solidarietà: trasformazioni dell’ordine costituzionale e responsabilità verso le generazioni future

Nello studio del dovere di solidarietà, un tratto piuttosto implicito ma centrale nella ricostruzione della fattispecie è quello della dimensione temporale, vale a dire dell’estensione prospettica entro cui si collocano, in virtù di tale principio, la richiesta di impegno sociale rivolta a ciascun consociato e la realizzazione (anche potenziale) dell’interesse collettivo cui quel contributo personale, in ossequio alla logica solidale, è orientato.

Nell’immediato, complici forse anche tutte quelle teorie che, nel fornire una giustificazione al sacrificio del singolo, hanno guardato più al passato, anziché al futuro, quale momento generativo delle condizioni di sopravvivenza della società verso le cui generazioni i posteri sono in debito, si potrebbe forse anche dare per scontato che gli uni gravati dal dovere siano poi anche i membri della stessa società a cui vantaggio ridonda il richiamo alla solidarietà, in una dimensione percepibile come contingente, o comunque racchiusa in margini che non oltrepassano il tempo della azione o delle conseguenze della azione.

Così, nell’attribuire alla solidarietà l’attitudine a scardinare quelle barriere entro le quali i singoli, portatori di interessi o titolari di veri e propri diritti, vivono al riparo dalle interferenze altrui, per realizzare quel progetto di benessere collettivo o di giustizia sociale promosso dalla Costituzione, ogni sforzo potrebbe essere letto come orientato alla comunità di cui si è parte, in un tempo che non potrebbe che esaurirsi nel presente.

Per quanto una ricostruzione del genere appaia coerente con l’idea di reciprocità e di coesistenza che anima il dovere di solidarietà, oltre che con quella di “presentismo” che avviluppa la prospettazione di interessi e persino la stessa concezione di giustizia, non sembra che la questione di una (assenza di) responsabilità per la garanzia della continuità della vita umana nel suo complesso possa essere così facilmente risolta.

Che vi fosse motivo di ritenere opinabile una lettura orientata a privilegiare il primato di una temporalità presente e dei presenti lo dimostra del resto la riflessione esistente su questi temi già da tempo, ancor prima dell’ingresso nella Costituzione del riferimento all’interesse delle future generazioni nell’alveo, come è noto, della tutela ambientale.

Il tema, infatti, della responsabilità generazionale − o, come la Corte costituzionale italiana l’ha identificato, di equità intergenerazionale – è tutt’altro che nuovo. In disparte il già battuto terreno dell’equilibrio di bilancio (articoli 81, ultimo comma, e 97, comma 1, Cost.), da diversi anni la dottrina si pone interrogativi sulla possibilità o meno di riconoscere dei doveri di solidarietà nei confronti di chi verrà dopo di noi e sulla forma da dare al rapporto che ci legherebbe a questi soggetti. Centrale nel dibattito si è rivelato essere, ad esempio, il problema della individuazione delle generazioni future, se queste possano essere titolari di specifiche posizioni di vantaggio, ed eventualmente di che tipo o, specularmente, quali potrebbero essere quelle descrittive dell’impegno delle generazioni presenti verso i posteri, se tale vincolo è giustiziabile e, se sì, in che modo, e così via.

Il problema è stato poi che tali questioni sono rimaste in buona parte irrisolte, forse anche a causa della fatica nel ricostruire in termini giuridicamente rigorosi i concetti che ruotano intorno a un principio dalla forte impronta etica, quale appunto quello di solidarietà intergenerazionale.

Oggi, con la modifica costituzionale ma anche sotto l’influsso delle politiche unionali [6], questi temi si affacciano al dibattito scientifico certamente con altro vigore, lasciando oramai apparire come imprescindibile una maggiore concretezza negli approcci, nel tentativo di salvaguardare le generazioni future e le istanze che, in virtù di una comunanza di “specie”, immaginiamo possano essere invocate da chi verrà dopo di noi.

È significativo notare come anche dopo la modifica della Costituzione, o nel corso della sua approvazione, non siano mancate delle voci volte a depotenziare la portata della riforma, in particolar modo nel riferimento espresso agli interessi delle future generazioni. Oltre alla nebulosità di tali nozioni, è stato rilevato, ad esempio, che poiché le norme sono per loro natura preordinate alla disciplina di comportamenti futuri, a maggior ragione quelle costituzionali, non sarebbe stato necessario ricorrere a specifiche revisioni, essendovi già diversi concetti – come quello di “popolo” o di “nazione” – rivolti a un orizzonte temporale futuro e come tali suscettibili di indirizzare già le politiche pubbliche verso obiettivi di tutela dei posteri. Se per un verso è vero che già molte previsioni costituzionali rivolgono un’attenzione più o meno diretta alla dimensione intergenerazionale, sembra egualmente plausibile però ritenere che un’esplicita menzione della tutela delle generazioni future nel testo della Carta non possa non recare con sé potenzialità dal punto di vista della definizione di un equilibrio tra valori, anche se magari in questa fase da ricercare e tutte da verificare nei loro possibili risvolti applicativi.

Se dunque risulta stravolto il contenuto formale dell’articolo 9 Costituzione, giova forse continuare a interrogarsi sull’utilità di una simile modifica e sui riflessi che tale nuova declinazione della solidarietà potrebbe recare sul concreto esplicarsi dei processi decisionali pubblici.

Pertanto, con la prudenza che inevitabilmente si impone dinanzi a una simile previsione, il tentativo che qui si vuole fare è semplicemente avanzare qualche elemento per considerare alcune immediate implicazioni che una così importante modifica possa presentare a livello tributario, quale ambito che accoglie una delle più incisive concretizzazioni del dovere di solidarietà, individuando alcune possibili interpretazioni del riformulato disposto costituzionale anche nelle connessioni con i principi costituzionali tradizionali.

Alcuni (auspicabili) effetti della riforma degli artt. 9 e 41 Cost.

La lettura dei rinnovati articoli 9 e 41 della Costituzione rivela come l’intervento riformatore abbia toccato due significativi segmenti della trama costituzionale, interessando i principi fondamentali della Carta e, contestualmente, il nucleo della Costituzione economica.

Di là dalle petizioni di principio, che vedono, come si è subito detto, il tema della crisi ambientale come elemento strutturale di una responsabilità non più solo intra-generazionale ma anche inter-generazionale, questo in campo tributario potrebbe significare diverse cose, tanto sul piano legislativo quanto su quello giurisprudenziale-interpretativo.

Sul primo versante, è facile avvedersi come un immediato riflesso della modifica costituzionale andrebbe ravvisato nella dilatazione del potere del legislatore, il quale può elaborare più incisivi obblighi connessi alla realizzazione delle finalità di solidarietà, ricomprendendovi, alla luce del valore costituzionale dell’ambiente, nuovi prelievi tributari connessi alla sua realizzazione.

È agevole riconoscere nel tributo ambientale, in tutte le sue accezioni, uno degli strumenti principali per una efficace politica ecologica, volto a dissuadere da condotte deleterie per l’ambiente e quindi anche, più o meno direttamente, a preservare migliori condizioni vitali per i futuri abitanti del pianeta.

Tuttavia, se ci si limitasse a tale interpretazione, residuerebbero ben poche ragioni per spostarci da una lettura che, in fondo, sarebbe stata possibile anche sotto l’ombrello della previgente formulazione dell’articolo 9 Costituzione, privando, come obiettato altrove, di effetto pratico la riforma anche su questo piano.

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