Adempimenti

Ritenute e Iva sospese si pagheranno il 16 marzo

Nel decreto Ristori-bis quattro mesi di stop per chi esercita l’attività in aree a elevato rischio Covid. Inclusi hotel e tour operator

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

La sospensione dei termini di versamento in scadenza il mese di novembre si estende ad altri contribuenti. Beneficeranno della sospensione di quattro mesi anche i ristoratori, gli albergatori, le agenzie di viaggio e i tour operator.

Con il cosiddetto decreto Ristori-bis, all'articolo 7, viene disposta una sospensione dei versamenti tributari a favore dei soggetti particolarmente danneggiati dagli effetti del Covid-19. È infatti stabilito che, per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese a norma dell'articolo 1 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del ministro della Salute adottate a norma degli articoli 2 e 3 del Dpcm del 3 novembre 2020, nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al decreto, o esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate a norma dell’articolo 3 del Dpcm del 3 novembre 2020, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 «ritenuta sui redditi di lavoro dipendente» e 24 «ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente» del Dpr 600/73 e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; di conseguenza, sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

b) ai versamenti dell’Iva.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o a rate fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Questo significa che l'ultima rata dei pagamenti sospesi, se fatti in quattro rate, scadrà il 16 giugno 2021.

Per quanto riguarda i versamenti Iva, si ricorda che sono in scadenza ordinaria il 16 novembre 2020, pe1 i contribuenti mensili, il versamento relativo al mese di ottobre 2020 e, per i contribuenti che eseguono le liquidazioni con cadenza trimestrale, il versamento del terzo trimestre 2020.

Per chi ne ha diritto, la sospensione è senza condizioni, a prescindere cioè dal calo del fatturato o dei corrispettivi.

I contribuenti possono comunque eseguire i pagamenti nei termini, anche per evitare la moltiplicazione delle scadenze e la confusione che inevitabilmente comportano le continue proroghe e sospensioni.

È certo che il periodo che si sta attraversando, a causa del coronavirus, è il peggiore dal 1945, ma la confusione che si sta generando comporterà nei prossimi anni la moltiplicazione del fenomeno delle cosiddette cartelle pazze.

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