Agevolazioni
Autoimprenditoria giovanile e femminile in agricoltura: misure di sostegno
Il Decreto prevede misure in favore dell’autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura. Le agevolazioni si applicano alle microimprese e piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un’intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell’azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere costituite da non più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni; b) esercitare esclusivamente l’attività agricola ai sensi della norma citata; c) essere amministrate e condotte da un giovane di età compresa tra i 18 ed i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da una donna, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella Gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, ovvero, nel caso di società, essere composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, ed amministrate, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da donne, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella Gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni; d) essere già subentrate, anche a titolo successorio, da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda, nella conduzione dell’intera azienda agricola, ovvero subentrare entro tre mesi dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d’azienda; e) avere sede operativa nel territorio nazionale.
Agevolazioni
Plastica monouso: contributo per l’acquisto e l’utilizzo di materiali alternativi
Il Decreto stabilisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese, al fine di promuovere l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso (articolo 4, comma 7, Dlgs 196/2021).
In particolare, destinatari del beneficio sono le imprese che acquistano i prodotti della tipologia di quelli elencati nell’Allegato, parti A e B, Dlgs 196/2021, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002 (ad esempio, il bonus spetta per l’acquisto dei contenitori per alimenti, bicchieri e posate riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile).
La domanda di accesso al credito d’imposta dev’essere inviata dal legale rappresentante dell’impresa attraverso la procedura informatica accessibile dal sito del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.
Il contributo – che viene riconosciuto sotto forma di credito d’imposta – è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate. La somma è disponibile trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di concessione del credito.
Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica trasmette all’agenzia delle Entrate, prima della comunicazione ai beneficiari, l’elenco delle imprese autorizzate a fruire del tax credit, con l’indicazione del credito d’imposta concesso; successivamente, con le stesse modalità, le Entrate comunicano al Mase le imprese che hanno utilizzato il contributo e i relativi importi.
Il contributo spetta – per le spese effettivamente sostenute nel corso degli anni 2022, 2023 e 2024 (e comunque dopo l’entrata in vigore del Dlgs 196/2021, ossia il 14 gennaio 2022) – nella misura del 20% delle spese sostenute e documentate fino all’importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, e comunque entro il limite di spesa stanziato pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Se le risorse stanziate non fossero sufficienti a soddisfare le richieste pervenute, l’importo concesso a ciascuna impresa sarà proporzionalmente ridotto rispetto alla spesa sostenuta.
È data priorità ai costi sostenuti per l’acquisto dei prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti. Sono agevolabili in via residuale gli acquisti relativi ai punti 1 e 6 dell’Allegato, parte B, Dlgs 196/2021, ossia i bastoncini cotonati e le aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi.
Possono accedere all’agevolazione le imprese che oltre a promuovere l’utilizzo dei prodotti sostenibili sopra indicati: a) risultano attive e presenti nel Registro delle imprese; b) sono iscritte all’assicurazione generale obbligatoria o alle sue forme esclusive e sostitutive oppure alla Gestione separata; c) non sono destinatarie di sanzioni interdittive né si trovano in altre condizioni previste dalla legge ostative alla fruizione del beneficio secondo l’articolo 67, Dlgs 159/2011; d) non sono in stato di liquidazione o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.
Le spese devono essere attestate da professionisti, che devono certificare, tra l’altro, anche la tracciabilità dei relativi pagamenti e l’effettivo utilizzo dei prodotti acquistati da parte dell’impresa. Non sono ammissibili ai fini del contributo, le spese per l’acquisto di beni che si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio.
Accertamento delle imposte
Isa per il periodo d’imposta 2023: pubblicato il Decreto di approvazione
Il Decreto, che ha revisionato 88 Isa per il periodo d’imposta 2023 per diverse attività economiche, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
I nuovi indicatori – che determinano il grado di affidabilità fiscale su una scala da 1 a 10 – tengono conto dell’influenza della localizzazione sulla determinazione dei ricavi/compensi, individuando alcune territorialità specifiche (come il livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale dell’Irpef, la territorialità delle quotazioni immobiliari e la territorialità del livello dei canoni di locazione immobiliare).
Accertamento delle imposte
Isa per il periodo d’imposta 2023: acquisizione di ulteriori dati necessari per la loro applicazione
Ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2023 e dell’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 per i contribuenti tenuti all’applicazione degli Indici stessi, sono necessari ulteriori dati, individuati nelle Note tecniche e metodologiche allegate ai relativi decreti di approvazione, che l’agenzia delle Entrate deve rendere disponibili ai medesimi contribuenti. Tali ulteriori dati sono direttamente utilizzati dai contribuenti interessati per l’applicazione degli Indici e per l’elaborazione della proposta di concordato oppure, laddove ritenuti non corretti e ove consentito, possono essere dagli stessi modificati.
A tal fine, il Provvedimento in esame individua le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2023 e dell’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025, e definisce le modalità con cui l’agenzia delle Entrate rende disponibili tali dati ai contribuenti, ovvero ai soggetti incaricati della trasmissione telematica. In particolare, laddove i soggetti incaricati della trasmissione telematica risultino già delegati all’accesso al Cassetto fiscale del contribuente, è previsto l’invio all’agenzia dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati. L’agenzia, prima di fornire tali dati, verifica preliminarmente la sussistenza e la validità della delega. In assenza della delega, invece, è necessario seguire il procedimento disciplinato nel Provvedimento in esame, che prevede l’indicazione di alcuni elementi di riscontro volti a garantire l’effettivo conferimento della delega: la procedura ricalca, sostanzialmente, il meccanismo di accesso alla dichiarazione precompilata da parte degli intermediari delegati, per il quale il Garante per la protezione dei dati personali si è già espresso favorevolmente.
Con lo stesso Provvedimento sono individuate anche le specifiche tecniche con cui predisporre i file contenenti l’elenco dei contribuenti per i quali i soggetti incaricati della trasmissione telematica richiedono i dati. Viene, altresì, disciplinata la modalità di accesso puntuale ai dati da parte dei contribuenti e degli intermediari delegati.
Il Provvedimento individua, infine, le specifiche tecniche con cui sono resi disponibili i file contenenti gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli Isa applicabili per il periodo d’imposta 2023 e all’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025.
Antiriciclaggio
Titolare effettivo: ripristinato l’invio dei dati
A seguito del giudizio del Tar del Lazio (sentenze 9 aprile 2024, nn. 6837, 6839, 6840, 6841, 6844 e 6845), che ha respinto i ricorsi volti a far dichiarare l’inefficacia delle disposizioni sull’invio alla Camera di Commercio dei dati per il titolare effettivo, e del ripristino del Decreto che ne ha sancito l’operatività, i termini per l’adempimento, in precedenza sospesi (ordinanza del Tar del Lazio 7 dicembre 2023, n. 8083), hanno ripreso a decorrere.
Il Mimit ha, dunque, confermato che il termine ultimo per effettuare l’adempimento in esame era fissato all’11 aprile 2024 (in luogo dell’originaria scadenza dell’11 dicembre 2023). Con la Nota Unioncamere 12 dicembre 2023, n. 0030093/U era stato precisato che anche nel periodo di sospensione era possibile inviare la comunicazione in esame.
La tardiva comunicazione comporta l’applicazione della sanzione da 103 euro a 1.032 euro (ridotta a 1/3, ossia pari a 34,33 euro, se effettuata entro 30 giorni), di cui all’articolo 2630 del Codice civile (articolo 21, comma 3, Dlgs 231/2007).
Sono soggetti all’obbligo le imprese con personalità giuridica, le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro di cui al Dpr 361/2000 (fondazioni, associazioni e altre istituzioni di carattere privato), i trust e gli istituti giuridici affini.
Scritture contabili
Depositario delle scritture contabili: approvato il modello di fine incarico
L’articolo 4, Dlgs 8 gennaio 2024, n. 1 (cd. Decreto Adempimenti) ha introdotto, nell’articolo 35, Dpr 633/1972, il comma 3-bis che prevede – in caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui all’articolo 35, comma 2, lettera d), Dpr 633/1972, conseguente alla cessazione dell’incarico di conservazione dei predetti libri e documenti – la possibilità, per il depositario cessato, di comunicare all’agenzia delle Entrate la cessazione dell’incarico stesso, qualora non vi abbia provveduto il contribuente (depositante) nei termini normativamente previsti.
La comunicazione, che può essere trasmessa dal depositario solo a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di 30 giorni previsto dal comma 3 del citato articolo 35, deve essere preceduta dall’avviso al cliente depositante dell’intenzione di effettuare la comunicazione stessa all’agenzia delle Entrate. Il nuovo comma 3-bis ha, quindi, demandato ad un provvedimento dell’agenzia delle Entrate l’approvazione del modello per la comunicazione nonché la definizione delle relative modalità di trasmissione telematica.
Con il Provvedimento in esame viene, pertanto, approvato il suddetto modello con le relative istruzioni.
Il modello di comunicazione contiene: a) il codice fiscale e i dati anagrafici del depositario cessato, persona fisica, o del rappresentante legale/negoziale, nel caso in cui il depositario sia diverso da una persona fisica. In tale ultima ipotesi, va indicato il codice fiscale e la denominazione/ragione sociale del depositario rappresentato; b) la partita Iva del depositante, nonché la data dell’intervenuta cessazione dell’incarico di depositario; c) la modalità con la quale il depositante è stato preventivamente informato dal depositario dell’intenzione di comunicare all’agenzia delle Entrate la cessazione dell’incarico, nonché l’indirizzo di recapito e la data di invio della comunicazione; d) la data di sottoscrizione e la firma.
Il Provvedimento in esame prevede, altresì, che la comunicazione sia inviata dal depositario esclusivamente mediante una procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate. La data di disponibilità della citata procedura web sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito dell’agenzia stessa: da quel momento, sarà possibile trasmettere anche le comunicazioni di cessazione di incarico avvenute dal 13 gennaio 2024, data di entrata in vigore della disposizione normativa.
Viene, inoltre, precisato che con l’acquisizione della comunicazione da parte del Fisco è rilasciata un’attestazione che riporta la data a partire dalla quale il luogo di deposito dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti sopra indicati si presume coincidere con il domicilio fiscale del cliente depositante, secondo quanto disposto dal comma 3-bis dell’articolo 35 richiamato. Si chiarisce, infine, che la comunicazione del depositario, con la relativa attestazione di cessazione, è resa disponibile al depositario e al cliente depositante nelle rispettive aree riservate del sito dell’agenzia delle Entrate.
Dichiarazioni annuali
Dichiarazione Irap 2024 per Regioni e Province autonome: specifiche tecniche per l’invio
Come previsto dal Provvedimento 28 febbraio 2024, sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano dei dati relativi alla dichiarazione Irap 2024. Nello specifico, viene previsto che l’agenzia delle Entrate trasmetta – agli enti territoriali nel cui territorio ha sede il domicilio fiscale del contribuente o viene ripartito il valore della produzione netta – i dati contenuti nelle dichiarazioni per il periodo d’imposta 2023 utilizzando l’apposito sistema di collegamento tra Anagrafe tributaria ed Enti locali (attualmente Siatel v2.0 PuntoFisco).
La trasmissione è effettuata con cadenza mensile a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione Irap come stabilito dal Provvedimento dello scorso 28 febbraio su richiamato.
Redditi di impresa
Accertamento del cambio delle valute estere del mese di marzo 2024
È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di marzo 2024. I valori indicati sono necessari ai fini dell’applicazione di alcune disposizioni del Tuir (in particolare, articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, Dpr 917/1986), laddove – nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires – si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l’asterisco che vengono rilevate contro Euro nell’ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC). Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall’impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.


