Adempimenti

Spese professionali da spalmare sull’ammontare complessivo dei costi

La risposta 2 delle Linee guida impongono di suddividere gli oneri in proporzione tra i vari tipi di intervento

Per i bonus edili, possono essere detratti anche gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica Ape, nonché per l’asseverazione sul rispetto dei «requisiti tecnici» e quella per la congruità dei prezzi unitari, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016.

Nelle asseverazioni per l’ecobonus (anche al 110%), però, non è mai stato chiarito ufficialmente dove dovessero essere indicati questi costi professionali detraibili, in quanto nei facsimili di asseverazioni, allegati 1 e 2 del decreto asseverazioni del Mise del 6 agosto 2020, compaiono sempre e soltanto i riferimenti sui costi dei lavori e non c’è traccia di dove debbano essere inseriti ed esplicitati gli oneri per le prestazioni professionali.

La risposta 2 delle Linee guida dalla Commissione di monitoraggio presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici (Cslp) (nota protocollo 2821 del 16 marzo 2021), ha confermato che queste spese professionali sono detraibili, in quanto nella voce «ammontare complessivo delle spese» vanno inseriti tutti i costi, compresi anche quelli relativi ai professionisti e alle asseverazioni. In particolare, gli onorari relativi alle prestazioni professionali devono essere suddivisi tra i vari tipi di intervento e nel frequente caso di appartenenza a più categorie di opere (ad esempio edili, impiantistiche termotecniche, impiantistiche elettriche), devono «essere suddivisi proporzionalmente all’importo dei lavori dei singoli interventi».

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