Sospensione a rischio per le imposte in scadenza lunedì 16 novembre 2020 per il mondo sportivo dilettantistico. Il generico riferimento alle attività economiche chiuse per Covid in base all’articolo 1 del Dpcm del 3 novembre scorso - contenuto nell’articolo 7 del Dl 149/2020 (decreto Ristori-bis) - non consente in assenza di chiarimenti last minute, per questi operatori, di poter definire con certezza le sorti dei pagamenti di Iva e ritenute su lavoro dipendente in scadenza.

Infatti il generico richiamo all’articolo 1 del decreto presidenziale, se da un lato individua le attività oggetto di sospensione, dall’altro non declina affatto gli specifici codici Ateco la cui attività è sospesa, gettando più di un’ombra sull’operatività della norma in alcuni settori dell’ambito sportivo.

Ma vediamo nel dettaglio. Del resto se la regola generale prevede la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, è pur vero che la lettera f) dell’articolo 1 del Dpcm del 3 novembre scorso prevede testualmente che rimarrebbe consentita «l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi pubblici e privati» nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. In altre parole viene consentita l’attività:
•negli impianti sportivi in cui svolgono attività atleti di interesse nazionale
•negli impianti sportivi in cui viene svolta attività individuale all’aperto
•lezioni online.

Tanto evidenziato è così fuor di dubbio che, evidentemente, la ratio sottesa alla norma in questione è di fornire un ristoro a tutte quelle attività che sono state temporaneamente chiuse per effetto del decreto ma, come detto, il testo di legge ne rende difficile la concreta applicazione pratica per tutto il mondo dello sport.

Pertanto, per essere chiari, se non vi è motivo di dubitare che l’associazione sportiva che gestisce la piscina comunale possa tranquillamente sospendere il versamento, altrettanta certezza non vi è per l’Asd o Ssd che, pur avendo i campionati sospesi e di fatto avendo chiuso l’attività (sportiva) di base ma potendo teoricamente svolgere una parte dell’attività motoria (all’aperto e senza contatto fisico), sembrerebbe non rientrare nel perimetro della sospensione.

Alla luce di quanto evidenziato, per tutti questi soggetti, in assenza di ulteriori chiarimenti ufficiali appare quindi opportuno procedere al versamento di Iva (mensile o trimestrale) e delle ritenute su lavoro dipendente ed assimilato (articolo 23 e 24 del Dpr 600/73) comprese le addizionali regionali e comunali, non avvalendosi di alcun differimento.

Di diverso tenore invece l’articolo 11 sempre del del Dl 149/2020 che prevede la sospensione dei versamenti dei contributi Inps del 16 novembre 2020 relativi a tutti i datori di lavoro appartenenti ai codici Ateco individuati nell’allegato 1 al decreto Ristori-bis. In tale elenco sono contenuti anche i codici attività appartenenti al mondo sportivo (fra gli altri, ad esempio codice 93.12.00 attività di club sportivi).

In questo caso il testo di legge è chiaro e non ammette incertezze autorizzando lo slittamento. Rimane, così la frustrazione di chi, nel giorno della scadenza non si sa ancora spiegare perché mai i contributi previdenziali vanno in sospensione e l’iva e le ritenute no (anzi forse).

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