1. In sintesi

Costituire una start up innovativa richiede un processo più articolato di quello normalmente richiesto per la costituzione di una Srl ordinaria.

Tipicamente, il processo da seguire per una Srl (non si analizza il caso delle Spa in quanto molto meno utilizzato nella prassi) si sostanzia nella redazione dell’atto costitutivo e dello statuto a cura del notaio, che provvede alla successiva iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese. In questa fase al commercialista è più che altro richiesto un contributo nella predisposizione dell’oggetto sociale.

La società nasce dunque come inattiva. Spetterà poi al commercialista individuare il codice Ateco corretto e avviare l’attività effettuando un’apposita comunicazione in Camera di Commercio.

Per le start up innovative è diverso. Infatti la normativa (precisamente l’articolo 25 Dl 179/2012) prevede che:

  • le start up vengano iscritte in un’apposita sezione speciale del registro delle imprese;
  • per poter procedere all’iscrizione sia necessaria l’operatività della società (la società deve essere già attiva).

Tali due circostanze impongono l’implementazione di un processo che consente la cosiddetta iscrizione contestuale alla sezione ordinaria e alla sezione speciale.

Dopo aver individuato i benefici che comporta l’iscrizione contestuale è necessario quindi focalizzarsi sul processo operativo, analizzando anche gli aspetti compilativi del software DIRE (Comunica) che tipicamente viene svolto a più mani dal notaio e dal commercialista che assiste la start up.

2. I vantaggi dell’iscrizione contestuale

Solo l’iscrizione contestuale consente di costituire effettivamente una start up innovativa sfruttando sin da subito tutti i vantaggi previsti dalla normativa speciale, in primis quello di poter beneficiare delle agevolazioni spettanti ai soci per gli investimenti in tali tipologie di start up.

Naturalmente, è sempre possibile costituire una Srl (iscrivendola, quindi, nella sezione ordinaria) e poi, successivamente, iscrivere la società nella sezione speciale delle start up innovative.

Tale scelta avrebbe però particolari conseguenze, ad esempio:

  • non consente ai soci di beneficiare delle agevolazioni per l’investimento;
  • non consente alla società di avvalersi del regime di esonero degli oneri previsto dall’articolo 26 Dl 179/2012 dovendo, quindi, pagare ordinariamente l’imposta di bollo e i diritti di segreteria;
  • un allungamento dei tempi dovuto alla gestione di due pratiche camerali, considerando che, solitamente, le tempistiche di evasione delle pratiche legate alla costituzione sono molto più celeri rispetto a quelle dell’iscrizione nella sezione speciale. Di conseguenza, l’effettiva “nascita” della start up innovativa potrebbe anche aver luogo settimane dopo l’atto notarile.

3. Il processo per l’iscrizione contestuale

Il processo per costituire una start up consta, quindi, di diversi step di cui la stipula dell’atto costitutivo (e del conseguente statuto) è solo il primo.

Il processo, come anticipato, è, quindi, solitamente svolto a più mani dal notaio e dal commercialista, in quanto richiede la coesistenza di competenze specialistiche differenti.

4. Le attività preliminari e la predisposizione delle certificazioni

Come per ogni società è necessario, prima del deposito presso il registro delle imprese, attivare un indirizzo di posta elettronica certificata che funga da domicilio digitale della società.

Le start up innovative, inoltre, dovranno indicare nella pratica camerale un indirizzo di un sito web la cui esistenza sarà oggetto di verifica da parte dei funzionari del registro delle imprese.

Infine, l’amministratore (o il legale rappresentante) dovrà essere munito di un dispositivo di firma digitale per poter sottoscrivere digitalmente le certificazioni, nonché la distinta DIRE, in formato cades (estensione.p7m).

Una volta espletate tali attività prodromiche occorrerà predisporre le certificazioni da allegare alla pratica che attestano il possesso dei requisiti.
In particolare:

  • la “dichiarazione di possesso dei requisiti di impresa start up innovativa”, in cui il legale rappresentante dichiara, ai sensi dell’articolo 76 Dpr 445/2000 (essendo, quindi, passibile di sanzioni in caso di dichiarazione non veritiera), la sussistenza di tutti i requisiti obbligatori e alternativi necessari all’iscrizione nella sezione speciale;
  • la “dichiarazione di impegno di spese per ricerca e sviluppo”. Qualora il requisito alternativo scelto sia quello previsto dall’articolo 25, comma 2, lettera h) n. 1, Dl 179/2012 ovvero che le spese di ricerca e sviluppo siano “uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start up innovativa” occorrerà allegare una dichiarazione sottoscritta (digitalmente) dal legale rappresentante in cui si andrà a dare evidenza di tutti gli elementi utili per individuarne il soddisfacimento e, quindi, in via previsionale per il primo anno di attività dovranno essere indicati:
    - il valore della produzione previsto;
    - il costo della produzione previsto;
    - i costi di ricerca e sviluppo (suddivisi in tipologia di spesa e analiticamente dettagliati).
    Alcune camere di commercio hanno predisposto un format che funge da traccia, prelevabile online dai rispettivi portali web istituzionali.
    Si precisa che, in caso di iscrizione successiva e in presenza di un bilancio, la descrizione del requisito deve essere indicata nell’apposita sezione della nota integrativa;
  • la “dichiarazione di impiego dipendenti o collaboratori qualificati”. Tale dichiarazione è da rendere qualora il requisito prescelto sia quello previsto dall’articolo 25, comma 2, lettera h) n. 2, Dl 179/2012, ovvero “l’impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale”.
    Anche qui è necessario compilare una dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante da allegare alla pratica. In merito a tale requisito, con la risoluzione 87/E del 14 ottobre 2014, l’agenzia delle Entrate ha precisato che qualsiasi lavoratore percipiente un reddito di lavoro dipendente ovvero a questo assimilato possa essere ricompreso tra la forza lavoro rilevante ai fini della verifica della sussistenza del requisito. Tuttavia, la locuzione “collaboratore a qualsiasi titolo” non può scindersi dall’altra di “impiego”. Gli amministratori soci possono essere considerati soltanto se anche soci-lavoratori o, comunque, aventi un impiego retribuito nella società “a qualunque titolo”, diverso da quello organico.

Per quanto riguarda il requisito della privativa o del software registrato è sufficiente indicare negli appositi campi della pratica DIRE gli estremi della registrazione del brevetto o del software.

È importante sottolineare che i requisiti dichiarati in sede di iscrizione devono essere intesi come requisiti previsionali.

Il requisito, infatti, deve essere verificato al termine del primo esercizio dandone notizia ai fini pubblicitari con un’apposita pratica da depositare contestualmente al bilancio.

In sede di comunicazione è, quindi, sempre possibile cambiare il requisito (previsionale) originario (o precedente).

Attenzione

Si segnala l’opportunità di consultare la “Guida sintetica per utenti esperti sugli adempimenti societari, redatta dalle camere di commercio con il coordinamento del ministero dello sviluppo economico” (ora Mimit) disponibile sul sito del registro delle imprese.

5. L’apertura della partita Iva e la scelta del codice Ateco

La start up innovativa deve nascere impresa “attiva”.

Operazione prodromica è la contestuale apertura della partita Iva che deve anch’essa essere indicata e comunicata nell’ambito della procedura.

L’apertura della partita Iva richiede contestualmente l’indicazione del codice Ateco, ovvero il codice associato alla partita Iva che descrive (tra quelle previste nell’oggetto sociale) l’attività esclusiva e prevalente della società.

L’utilizzo dei termini “esclusiva e prevalente” non è casuale, poiché il codice Ateco indicato dovrà essere coerente sia con l’oggetto sociale sia con la “descrizione dell’attività” indicata nel quadro DIRE della procedura di iscrizione alla sezione speciale.

Eventuali discordanze o non coerenze, vengono rilevate dalla Camera di Commercio, con opportuna comunicazione di “richiesta di correzione” ai “motivi ostativi” all’iscrizione.

Conviene a tale proposito ricordare che, seppure la Camera di Commercio non può entrare nel merito del contenuto dell’oggetto sociale e dello statuto, nell’ambito della procedura di iscrizione alla sezione speciale esercita invece tutti i poteri ad essa delegati, in particolare di controllo, di coerenza e regolarità tra:

  • oggetto sociale innovativo prevalente;
  • descrizione dell’attività innovativa (procedura DIRE);
  • codice Ateco;
  • attività innovativa esercitata collegata al codice Ateco e coerente con oggetto sociale e descrizione dell’attività.

6. L’attività innovativa e la pratica DIRE (Comunica)

L’ultimo atto del processo descritto è la compilazione del Quadro 32 della distinta DIRE (o della pratica Comunica) che deve essere compilato a cura del notaio che deposita la pratica su indicazione della start up o del commercialista che la assiste.

Questi aspetti sono particolarmente importanti, in quanto le informazioni comunicate saranno pubblicate nella visura camerale della start up.

Nel campo 28 deve essere indicata l’attività innovativa e, più precisamente, l’attività specifica cui fanno capo i requisiti relativi all’innovazione tecnologica (non l’attività d’impresa già altrove dichiarata) e le spese in ricerca e sviluppo. Deve essere descritta l’attività concretamente esercitata, mettendo in luce i processi e gli aspetti innovativi.
Alcune indicazioni:

  • è più analitico rispetto all’oggetto sociale;
  • non è l’attività esercitata da indicare nella sezione relativa all’avvio dell’attività legata al codice Ateco;
  • è uno degli elementi maggiormente attenzionati da parte dei funzionari del registro imprese.

Devono, infine, essere riportate le spese in ricerca e sviluppo e il conto economico previsionale.

Tale indicazione deve, in ogni caso, essere fornita anche qualora la start up non abbia scelto di adottare il requisito delle spese R&D.

Il campo 30 accoglie indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili.

Anche queste informazioni non coincidono con quelle del requisito del personale qualificato. Infatti, devono essere indicate anche le informazioni relative ai soci.

È possibile utilizzare una descrizione più analitica o più sintetica, l’importante è fornire al lettore della visura, in cui verranno pubblicate queste informazioni, le skill e il know-how del team che ha fondato e che opera nella start up.

Infine, uno degli aspetti più semplici ma che può, in certi casi, presentare particolari complessità è quello relativo al campo 33 relativo all’“autocertificazione di veridicità dell’elenco dei soci”.

Spesso, soprattutto quando la società è costituita da persone fisiche o società commerciali, la cosa si risolve inserendo una semplice dichiarazione.

La cosa si complica quando nella compagine sociale figurano fiduciarie e/o holding. In questo caso, alla pratica deve essere allegato un modello S, che indicherà i soci in senso formale, cioè le fiduciarie e/o le holding. I fiduciari e i titolari delle partecipazioni nelle holding dovranno, invece, essere indicati nell’autocertificazione. Naturalmente, il nominativo dei soci fiducianti verrà utilizzato ai soli fini istruttori e non verrà pubblicato nella visura camerale.

7. L’iscrizione nella sezione ordinaria e speciale

La conclusione del processo è la visura di evasione da verificare attentamente per rilevare eventuali errori.

Tuttavia, per la start up il percorso burocratico non finisce qui.
Il legale rappresentante, infatti, deve:

  • aggiornare la Vetrina start up” entro 30 giorni dall’iscrizione;
  • rilasciare le certificazioni agli investitori corredate dal business plan entro 30 giorni dall’effettuazione dell’investimento.

Concludendo, il processo è senz’altro articolato e può capitare di dover gestire segnalazioni e richieste da parte dei funzionari del registro delle imprese che istruiscono la pratica.

Richiede inoltre la compilazione di apposite sezioni della procedura comunica (DIRE) che solitamente i notai non utilizzano, ad esempio il modello S5 per l’avvio dell’attività o l’intercalare Iva per l’apertura della partita Iva.

È quindi essenziale in fase di pianificazione accertarsi delle disponibilità del notaio a procedere con l’iscrizione contestuale, così da poter costituire effettivamente una start up innovativa.

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