1. In sintesi

Nell’ecosistema dell’innovazione, incubatori e acceleratori ricoprono un ruolo strategico per la nascita e lo sviluppo delle start up innovative.

Già il legislatore del 2012, emanando lo Start up act (articolo 25 Dl 179/2012), ha voluto riservare un ruolo di primo piano a queste realtà, introducendo, accanto alla start up innovativa, l’incubatore certificato, definendone finalità, requisiti e forme di pubblicità.

Nel tempo, accanto agli incubatori si sono diffusi gli acceleratori di start up, anche con strutture molto più snelle, alcuni dei quali prevedono esclusivamente percorsi di accelerazione integralmente online e, dunque, senza sedi fisiche.

Con la riforma dello Start up act, ad opera della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (legge 16 dicembre 2024, n. 193), il legislatore ha voluto formalizzare la diffusione di questo attore alternativo all’incubatore introducendo la figura dell’acceleratore certificato.

A pochi giorni dalla pubblicazione della legge è stato emanato anche il decreto attuativo (Dm 20 dicembre 2024), che stabilisce i criteri per qualificarsi come acceleratore qualificato.

2. Acceleratori e incubatori: caratteristiche e peculiarità

Prima di evidenziare le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla normativa e le modalità operative per potersi qualificare come incubatore/acceleratore qualificato, è opportuno accennare alle differenze tra questi due soggetti.

In linea generale, possiamo dire che gli incubatori assistono le start up nella fase iniziale, offrendo servizi come consulenza specialistica, definizione del modello di business, programmi di formazione e mentoring, opportunità di networking, supporto per l’accesso al credito e agli investitori, nonché spazi fisici e strumenti di lavoro.

I percorsi di incubazione possono durare da pochi mesi fino a diversi anni.

Gli acceleratori, invece, si concentrano su start up già costituite che necessitano di una rapida crescita.

Offrono programmi intensivi di breve durata, solitamente da 3 a 6 mesi, focalizzati su strategie di scalabilità, accesso a mercati internazionali, investimenti finanziari in cambio di equity e mentorship con esperti del settore.

L’obiettivo principale è consentire alla nuova impresa di scalare il mercato tramite i servizi di accelerazione forniti da esperti, oltre a investimenti finanziari da parte di soggetti esterni, con cessione di parte delle quote societarie.

Come sempre esistono delle situazioni ibride: ad esempio, molti incubatori offrono anche percorsi di accelerazione dedicati sia alle imprese incubate, sia ad imprese che necessitano di un boost per la crescita. Oppure ancora modelli come lo start up studio, particolarmente efficaci in settori ad alto contenuto tecnologico e in cui l’innovazione è scalabile e replicabile, che crea, sviluppa e finanzia start up in modo sistematico e ripetibile.

3. Gli incubatori certificati

Incubatori e acceleratori sono soggetti economici che operano sul mercato individuando forme e strutture giuridiche che meglio si adattano al loro business model.

Per esempio, in alcuni casi, i servizi di accelerazione sono forniti da start up innovative o da società che investono prevalentemente in start up innovative.

Il discorso è diverso, invece, per chi intende qualificarsi come “incubatore certificato”.

Questi, infatti, al pari delle start up innovative, devono soddisfare precisi requisiti previsti dalla normativa, che consentono di iscriversi all’apposita sezione speciale istituita presso il Registro delle imprese.

Il comma 5 dell’articolo 25 Dl 179/2012 definisce incubatore certificato una società di capitali (costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una societas europea) residente in Italia che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:

La lettera e) è stata poi novellata dalla legge 193/2024 introducendo anche la previsione “oppure nell’attività di supporto e accelerazione di start up innovative”, che quindi recepisce il nuovo “ruolo di acceleratore”.

Vengono, inoltre, adeguati i requisiti del comma 7 per verificare “l’adeguata e comprovata esperienza” aggiungendo, a quella maturata nell’ambito dell’incubazione, quella sviluppata nell’ambito dell’accelerazione, come evidenziato fra parentesi nella seguente immagine:

Il legislatore ha poi demandato a un nuovo decreto ministeriale il compito di individuare gli indicatori e i requisiti minimi, di cui si dirà più avanti.

4. Le agevolazioni per gli incubatori certificati

Al pari delle start up e delle pmi innovative, sono riconosciute agli incubatori certificati alcune agevolazioni:

1) Accesso gratuito e semplificato al fondo di garanzia

Gli incubatori certificati beneficiano di un intervento semplificato, gratuito e diretto del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, un fondo a capitale pubblico che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari.

La garanzia, applicabile sia in via diretta che su operazioni effettuate tramite confidi, copre fino all’80% del credito erogato dalla banca alle start up innovative e agli incubatori certificati, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro.

La garanzia è concessa in forma:

  • automatica: il Fondo non esegue alcuna valutazione di merito dei dati di bilancio dell’incubatore certificato, affidandosi alla due diligence effettuata dall’istituto di credito che ha in carico l’operazione;
  • prioritaria: le istanze provenienti da incubatori certificati vengono valutate più rapidamente rispetto a quelle ordinarie;
  • gratuita: non sono previsti costi per l’accesso al Fondo.

2) Esonero da diritti camerali e imposte di bollo 

Vengono esonerati gli incubatori certificati dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio.

3) Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale

Anche gli incubatori certificati possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option) e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity.

4) Credito di imposta a favore degli incubatori e degli acceleratori certificati

L’articolo 32 legge 193/2024 ha, inoltre, introdotto, a partire dall’anno 2025, un contributo sotto forma di credito d’imposta in favore degli incubatori e degli acceleratori certificati pari all’8% della somma investita nel capitale sociale di una o più start up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in start up innovative per un investimento massimo di 500.000 euro annui.

5. Come iscriversi alla sezione speciale

Nell’apposita sezione del sito web del Registro delle imprese vengono periodicamente aggiornate le statistiche degli incubatori certificati.

Agli di inizi di febbraio 2025 erano iscritti, nella relativa sezione speciale, 66 incubatori certificati.

Come accade per le start up e le pmi innovative è lo stesso legislatore a stabilire la modalità di iscrizione alla sezione speciale della Registro delle imprese.

In particolare, il comma 6 dell’articolo 25 prevede che “Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 5 è autocertificato dall’incubatore di start up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, al momento dell’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese di cui al comma 8, sulla base di indicatori e relativi valori minimi che sono stabiliti con decreto del ministero dello Sviluppo Economico da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Il 20 dicembre 2024 è stato pubblicato il decreto del Mimit in cui vengono stabiliti i criteri e gli indicatori per valutare la presenza dei requisiti.

Al decreto sono allegate due tabelle.

La prima, la tabella A, è relativa ai requisiti previsti dall’articolo 25, comma 5, lettere a), b), c), d). Si tratta sostanzialmente di tutti i requisiti ad eccezione di quelli previsti dalla lettera e), che riguarda la “comprovata esperienza”.

La tabella B riporta, invece, i requisiti di comprovata esperienza, previsti dall’articolo 25, comma 5, lettera e) e precisati dal successivo comma 7.

Il decreto stabilisce che, ai fini dell’autocertificazione, l’incubatore o l’acceleratore di start up innovative deve raggiungere il punteggio minimo complessivo di:

  • punti 30 ai sensi della tabella A;
  • punti 40 ai sensi della tabella B.

Per iscriversi alla sezione speciale, dal punto di vista operativo occorre compilare, come accade per le start up e le pmi innovative, un’autocertificazione da allegare a una pratica che dovrà essere depositata presso il Registro delle imprese.

L’autocertificazione dovrà consentire di verificare il possesso dei requisiti e i relativi punteggi.

La domanda di iscrizione alla sezione speciale, che si aggiungerà a quella già effettuata in sede di costituzione nella sezione ordinaria, si produce utilizzando il “modello S2” compilando le informazioni richieste per l’incubatore nel quadro “32/Start-up, incubatori, pmi innovative”.

Si ricorda, da ultimo, che il legislatore ha previsto l’istituzione di una nuova sezione speciale riservata agli incubatori certificati che svolgono servizi di accelerazione di start up.

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