Per evitare il fallimento non basta l’iscrizione di una società come start up innovativa nella sezione speciale del Registro imprese sulla base dell’autocertificazione del rappresentante legale. È invece necessaria una verifica da parte dell’autorità giudiziaria sull’esistenza dei requisiti perché l’iscrizione «costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per la non assoggettabilità a fallimento (...), essendo necessario anche l’effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge per l’attribuzione della qualifica di start up innovativa». Lo afferma il principio di diritto cristallizzato nell'ordinanza n. 21152 della prima sezione civile depositata il 4 luglio.
Per la Cassazione, infatti, è infondata la tesi che impedisce, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, la verifica giudiziale sul possesso degli elementi per l’iscrizione alla sezione speciale del Registro: il controllo formale esercitato dall’ufficio del Registro non blocca quello sostanziale della magistratura che può, anzi, disapplicare gli atti amministrativi non conformi alla legge nel caso accerti un difetto dei requisiti.

