È nullo per difetto di sottoscrizione l’avviso di accertamento firmato digitalmente e notificato tramite posta e non tramite Pec. Tale principio opera limitatamente agli atti notificati prima del 27 gennaio 2018, data a decorrere dalla quale il legislatore ha previsto esplicitamente la possibilità di firmare digitale anche gli atti di accertamento. È questo il nuovo contributo della Ctr Campania ( sentenza 3848/26/2019 ) che si inserisce all’interno di quel filone giurisprudenziale che ritiene, quantomeno per gli atti notificati prima del 27 gennaio 2018, la nullità dell’atto firmato digitalmente e notificato in modalità ordinaria.
La digitalizzazione del procedimento amministrativo e, in particolar modo di quello tributario, ha subito nel corso degli anni una notevole evoluzione determinando non solo l’informatizzazione dell’atto, ma anche le modalità con cui quest’ultimo possa essere considerato giuridicamente esistente. È accaduto, quindi, che l’amministrazione finanziaria ha formato l’atto in modalità telematica, sottoscrivendolo digitalmente e notificandolo a mezzo posta. Tale prassi, tuttavia, è stata più volte contestata rilevando che la sottoscrizione, necessaria ai fini della validità dell’atto, deve essere autografa ovvero, in vigenza della Pec, apposta tramite firma digitale.
Anche se non in maniera univoca e con motivazioni non sempre esaustive, le prime pronunce di merito hanno segnato un punto a favore dei contribuenti. Nello specifico, per la Ctp di Vicenza (sentenza 74/2018) occorre che la firma sia autografa e non digitale, sia pure sulla base di un provvedimento dell’agenzia delle Entrate. Sulla necessità, ai fini della validità dell’avviso di accertamento, della firma autografa in luogo di quella digitale, qualora l’atto non sia stato notifica tramite Pec, si è espressa anche la Ctp Vicenza (113/2018) e quella di Treviso (55/2018).
Tuttavia, bisogna anche riconoscere che altra giurisprudenza ha ritenuto validi gli avvisi di accertamento se l’Amministrazione dimostra la validità della sottoscrizione digitale dell’atto e la conformità della copia cartacea rispetto all’originale informatico (Ctp Como 169/2017 e Padova 253/2018). Sulla irrilevanza e, dunque sulla validità degli atti firmati digitalmente ma inviati a mezzo posta raccomandata anziché a mezzo Pec si è espressa anche la Ctp di Teramo (sentenza 350/2018).
Va comunque precisato che dal delineato quadro giurisprudenziale, tutt’altro che uniforme, la nullità dell’atto amministrativo opererebbe limitatamente per gli avvisi firmati digitalmente e notificati per posta prima del 2018. Infatti, prima delle modifiche normative, non era chiaro se gli atti emessi dall’agenzia delle Entrate potessero essere firmati digitalmente, considerata l’esclusione di tale possibilità per le funzioni ispettive e di controllo.
Ora, invece, e dal 27 gennaio 2018, le norme del Codice digitale si applicano a tutti gli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e irrogazione delle sanzioni di natura tributaria.
Quindi, questi atti, firmati digitalmente dall’agenzia delle Entrate e notificati al domicilio digitale del contribuente saranno pienamente validi. Sulla legittimità dell’atto di irrogazione delle sanzioni per parziale omesso versamento del contributo unificato tributario, notificato nel 2018 e firmato digitalmente si è espressa recentemente la Ctp di Pescara (279/2019).
Ctr Campania, sentenza 3848/26/2019

