Adempimenti

Stop a controlli formali per chi non modifica

In caso di anomalie le Entrate possono bloccare preventivamente i rimborsi

(Ansa)

di Marcello Tarabusi

Due i principali vantaggi della dichiarazione precompilata: la semplicità di compilazione, perché basata su dati già disponibili a sistema, e l’esclusione dai controlli formali.

In particolare, l’esclusione dai controlli è prevista se la precompilata è presentata direttamente (accedendo all’area riservata del sito web) o tramite il sostituto d’imposta, e solo a condizione che il contribuente non apporti ai dati precaricati modifiche che incidano sulla determinazione del reddito o dell’imposta. Sono ammesse solo le modifiche anagrafiche (ma non il comune di residenza che incide sull’aliquota delle addizionali), l’inserimento del codice fiscale del coniuge e del sostituto che fa il conguaglio, le scelte di compensazione del credito, modifica degli acconti o la rateazione dei versamenti.

È considerata modifica, ad esempio, anche la dichiarazione che non altera il risultato finale di imponibile e imposta, se però vengono modificati i singoli valori (ad esempio sostituendo un onere con un altro di pari importo).

L’esclusione dai controlli riguarda la documentazione delle spese, che il contribuente quindi non dovrà più conservare ed esibire a richiesta degli uffici.

Resta comunque il potere-dovere dell’amministrazione di controllare la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

Se vengono apportate modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento delle Entrate, o determinano un rimborso di importo superiore a 4mila euro, l’Agenzia può svolgere controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine per l’invio della dichiarazione, o di effettiva trasmissione se successiva. Quelli degli anni passati prevedevano criteri molto elastici:

- lo scostamento «per importi significativi» dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche («Cu») e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;

- la presenza di altri elementi di significativa incoerenza (non meglio definita) rispetto ai dati inviati da enti esterni o esposti nelle «Cu»;

- situazioni di rischio in base alle irregolarità di anni precedenti.

Se la precompilata è presentata tramite Caf o professionista, anche con modifiche, il controllo formale è svolto nei confronti del Caf o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri già presenti nella dichiarazione precompilata, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. In altre parole, l’onere di conservare i documenti grava sul soggetto responsabile della trasmissione.

Anche in questo caso, il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è invece svolto nei confronti del contribuente.

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