Imposte

Successioni, il trust interposto evita di pagare l’imposta

Interpello 359: il decesso del disponente non comporta che il patrimonio del trust sia da tassare

di Angelo Busani

Se un trust è fiscalmente considerato interposto rispetto al suo disponente, il decesso di costui non comporta che il patrimonio del trust sia da tassare con l’imposta di successione in quanto si tratta di un patrimonio che, comunque, sotto il profilo civilistico, appartiene al trust e non al disponente.

È questa la conclusione cui l’agenzia delle Entrate giunge nella risposta a interpello 359 del 4 luglio 2022, nella quale è stato esaminato il caso di un trust non validamente operante sotto il profilo fiscale, con conseguente assoggettamento a tassazione in capo al disponente dei redditi prodotti dal trust (nel caso concreto era segregata in trust una quota di partecipazione di maggioranza in una società in accomandita semplice).

L’Agenzia ammette che il riconoscimento del trust come «non validamente operante sotto il profilo fiscale» ha impatto esclusivamente sotto il profilo dell’imputazione dei redditi conseguiti dal trust, comportando che i redditi formalmente prodotti dal trust devono essere assoggettati a tassazione in capo al disponente. Al di fuori di questo ambito, l’interposizione non ha ulteriore rilevanza e in particolare non significa che il patrimonio apportato al trust non appartenga al trust, né sotto il profilo fiscale, né, tanto meno sotto il profilo civilistico.

Quindi, seppur il trust sia considerato come fiscalmente interposto, i beni del trust non appartengono più al disponente e pertanto il suo decesso non comporta che tali beni vadano a far parte della massa ereditaria trasmessa dal disponente ai suoi eredi. Lo stesso ragionamento va poi ripetuto con riguardo all’imposta di successione perché i beni apportati al trust non rientrano nell’attivo ereditario.

Il ragionamento svolto dalle Entrate, anche se la risposta 359/2022, non ne parla, ben può essere generalizzato ad altri casi di interposizione: si pensi alla “classica” società monegasca o panamense che sia proprietaria di immobili in Italia e che sia dichiarata fiscalmente interposta: questa interposizione non comporta che i beni in questione siano da considerare come appartenenti ai soci; e quindi, per trasferirne la proprietà ai soci, occorre che la società glieli assegni o glieli venda.

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